Notizia di reato indeterminata e sequestro probatorio esplorativo (Cass. pen. Sez. VI n. 6184 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notizia di reato, nella nozione risultante dal d.lgs. n. 150/2022 che ha novellato gli artt. 335 e 335-bis cod. proc. pen., deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, con la descrizione degli elementi fattuali richiesti dalla norma astratta. L’iscrizione soggettiva della persona alla quale il reato è attribuito presuppone l’esistenza di indizi specifici a suo carico, non meri sospetti né elementi di gravità indiziaria. È illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la notitia criminis in ordine a un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale: il decreto deve enunciare il fatto di reato per cui si procede, con l’indicazione sommaria degli elementi costitutivi, per consentire al giudice del riesame la verifica dell’astratta sussumibilità del fatto in una specifica ipotesi di reato e del rapporto di pertinenzialità con l’oggetto del sequestro. In materia di sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici, il decreto deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale e i tempi di effettuazione della selezione, a tutela del principio di proporzionalità.
Il Fatto
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Genova che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un dipendente di società di navigazione, indagato per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 110, 318, 321 cod. pen.). Il provvedimento ablatorio aveva disposto l’apprensione dell’intero contenuto delle caselle di posta elettronica professionali del ricorrente, nell’ambito di indagini relative alla presunta elargizione di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto.
La vicenda traeva origine da un precedente decreto di sequestro, annullato dal Tribunale del riesame per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e da una successiva ordinanza del Tribunale, anch’essa annullata con rinvio dalla Cassazione. Il Pubblico Ministero aveva quindi emesso un nuovo decreto di sequestro il 22 luglio 2025, dopo aver iscritto tardivamente il nominativo del ricorrente nel registro delle notizie di reato. Avverso l’ordinanza di conferma del riesame, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus delicti, alla determinatezza della notizia di reato e alla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha accolto il ricorso, ritenendo fondati con rilievo assorbente i motivi concernenti la violazione di legge in relazione al contenuto della notizia di reato. La Corte ha preliminarmente ricostruito la portata della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che ha offerto la definizione legislativa di “notizia di reato”: ai sensi del novellato art. 335-bis cod. proc. pen., il Pubblico Ministero iscrive immediatamente ogni notizia di reato contenente la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, e provvede all’iscrizione del nome della persona non appena risultino indizi a suo carico. Tali requisiti — determinatezza, non inverosimiglianza e riconducibilità a una fattispecie incriminatrice — vincolano la potestà qualificatoria del procuratore della Repubblica e costituiscono il presupposto per l’attivazione dei mezzi di ricerca della prova.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente, effettuata il 22 luglio 2025, risultava del tutto vaga e indeterminata: si risolveva in un elenco nominativo di presunti corrotti e corruttori, con la mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate, senza alcuna descrizione del fatto, dell’atto di ufficio o della funzione asservita, né delle condotte dei singoli agenti. La Corte ha evidenziato che, rispetto al reato di corruzione per l’esercizio della funzione — che è un reato-contratto — la mera fruizione di biglietti gratuiti non integra la prova dell’accordo corruttivo, il cui contenuto sinallagmatico deve essere specificamente individuato.
La Corte ha inoltre censurato l’ordinanza impugnata per non aver esercitato il potere-dovere di verifica del fumus commissi delicti, limitandosi a una riduttiva lettura della giurisprudenza che prescrive un controllo effettivo e non meramente formale o apparente. Quanto al vizio di proporzionalità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e le recenti decisioni in materia di sequestro di dispositivi informatici, che impongono al Pubblico Ministero di illustrare le ragioni del sequestro esteso ovvero di indicare le informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale. Nel caso in esame, la genericità della notizia di reato e la mancanza di parole chiave o criteri selettivi hanno corroborato la natura esplorativa del sequestro, finalizzato alla ricerca di una notizia di reato piuttosto che alla sua conferma.
La Corte ha concluso disponendo l’immediata restituzione del materiale in sequestro, senza trattenimento di copia dei dati informatici, sul rilievo che tale operazione realizzerebbe un autonomo vincolo non consentito senza un differente atto ablatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato
- Art. 335-bis c.p.p. – Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi