Il giudizio ex art. 702-bis c.p.c. è giudizio ordinario di cognizione ai fini della liquidazione dei compensi (Cass. civ. Sez. II n. 592 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. va inquadrato, sotto il profilo sia procedimentale che sistematico, tra i giudizi ordinari di cognizione. Ne consegue che la liquidazione del compenso va effettuata applicando la tabella dei parametri prevista dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione, non quella relativa alla volontaria giurisdizione. Ai fini della quantificazione, il giudice è tenuto ad accertare il valore effettivo della controversia, adeguando l’ammontare al concreto importo oggetto della decisione. La liquidazione dei compensi va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento dell’incarico professionale.
Il Fatto
Un’avvocatessa, difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, emesso in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Nel corso del giudizio di opposizione, il tribunale aveva liquidato il compenso in favore della ricorrente applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 previsti per la materia della volontaria giurisdizione, anziché quelli propri dei giudizi ordinari di cognizione. Avverso tale ordinanza l’avvocatessa proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché il mancato rispetto dei minimi tariffari e il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la dedotta inammissibilità del ricorso, rilevando come, pur essendo l’atto a tratti ridondante e farraginoso, l’esposizione non risultasse oscura e le censure fossero agevolmente estrapolabili e riferite a profili di diritto. Ha quindi respinto i primi due motivi, concernenti la mancata applicazione della maggiorazione per la redazione di atti “navigabili” ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, e la contestazione della liquidazione del compenso per il giudizio di cassazione. In particolare, la Corte ha affermato che l’aumento del compenso per l’utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità, e non è dovuto per il solo utilizzo del processo telematico o per la mera presenza di link a precedenti giurisprudenziali, in assenza di una effettiva facilitazione nella consultazione degli allegati.
Con riferimento al terzo motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese per il giudizio di opposizione, la Corte lo ha ritenuto fondato per quanto di ragione. Ha infatti chiarito che il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. è un giudizio ordinario di cognizione, con la conseguenza che la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere effettuata applicando la tabella n. 2 dell’allegato al d.m. n. 55/2014, e non i parametri propri della volontaria giurisdizione. Ciò posto, la Corte ha altresì precisato che, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice deve accertare quello effettivo, adeguandolo al concreto importo oggetto della decisione, individuato nella specie nella somma di euro 892,50, con applicazione dello scaglione da 0,01 a 1.100,00 euro. Ne deriva che l’importo di euro 425,00 liquidato dal tribunale risultava erroneo, dovendo ammontare complessivamente a euro 662,00.
La Corte ha infine ritenuto corretta la compensazione delle spese in ragione della metà disposta dal giudice di merito, richiamando il principio per cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra una reciproca soccombenza e non può dar luogo alla condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, oltre ad aver dichiarato assorbito il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa liquidazione dell’aumento per gli atti navigabili, nell’accoglimento del terzo. In accoglimento del terzo motivo, l’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di un magistrato diverso da quello che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197