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Il terzo non può contestare i presupposti del sequestro senza interesse specifico (Cass. pen. Sez. V n. 12630 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre, in sede di riesame, esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di un collegamento concorsuale con l’indagato. La contestazione dei presupposti della misura cautelare — fumus commissi delicti e periculum in mora — è preclusa al terzo che non alleghi uno specifico interesse all’impugnazione, correlato agli effetti concreti che la ritenuta sussistenza del reato potrebbe produrre sui diritti vantati sul bene. L’interesse deve discendere dal percepibile riverbero del mantenimento del vincolo sul riconoscimento della titolarità e intangibilità del diritto del terzo. Nel sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendo il vincolo strumentale a una prospettiva espropriativa, difetta in radice l’interesse del terzo a confutare l’esistenza dei presupposti della cautela.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’istanza di riesame presentata dal sindaco di un Comune, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. su alcune apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali. Il sequestro era stato disposto in un procedimento iscritto contro ignoti per il delitto di cui all’art. 476 cod. pen., ipotizzando la redazione di verbali di contestazione attestanti circostanze non veritiere. Il ricorso per cassazione censurava la nullità del decreto genetico per omessa descrizione della fattispecie concreta, l’insussistenza del fumus del falso materiale e la mancanza di motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricordato il contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura cautelare reale, richiamando i due contrapposti orientamenti: quello prevalente, che limita il terzo alla sola deduzione della titolarità del bene e dell’estraneità al reato, e quello più recente, che gli riconosce la facoltà di dedurre anche l’insussistenza del fumus e del periculum.

Il Collegio ha ritenuto che, quale che sia l’interpretazione preferibile, nel caso di specie non ricorra tanto un difetto di legittimazione ad agire quanto la carenza della dimostrazione di uno specifico interesse del terzo a dedurre l’insussistenza dei presupposti del sequestro. L’interesse a contestare il fumus del reato ipotizzato si correla, infatti, agli effetti concreti che la ritenuta sussistenza del reato potrebbe produrre sui diritti vantati dal terzo sul bene oggetto del vincolo cautelare.

La Corte ha valorizzato l’approdo delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, che, pur riguardando l’interesse della persona sottoposta a indagini, può essere esteso al terzo: è sempre necessario il vaglio di uno specifico interesse all’impugnazione, che deve discendere dal percepibile riverbero del mantenimento del vincolo sul riconoscimento della titolarità del diritto sul bene sequestrato.

Nel caso di specie, il Comune non ha allegato alcun pregiudizio che il riconoscimento del reato di falso ideologico, ascritto a ignoti, potrebbe produrre sulla titolarità del diritto personale di godimento acquisito sulle apparecchiature, ad esso noleggiate da fornitori esterni. Si verte in un’ipotesi di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non propedeutico a confisca, con la conseguenza che il mantenimento del vincolo non è strumentale a una prospettiva espropriativa del diritto del Comune, sorto in virtù del rapporto obbligatorio con il noleggiante.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’assenza della prova di un interesse utilmente deducibile da parte del terzo a confutare i presupposti della misura cautelare, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non al versamento della somma alla cassa delle ammende, in considerazione della natura controversa e della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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