Azione di responsabilità contro gli amministratori: il danno va provato in concreto (Cass. civ. Sez. I n. 25981 del 24.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità promossa dalla società contro gli amministratori ex art. 2393 cod. civ. richiede la prova del danno, che deve essere concreto e attuale. L’accertamento negativo del danno, compiuto dal giudice di merito con valutazione delle risultanze istruttorie, rende infondata la domanda e assorbe ogni questione relativa alla validità delle delibere assembleari di rinuncia all’azione. Inoltre, la mancata impugnazione di una delle rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il conflitto di interessi dell’amministratore ex art. 2391 cod. civ. presuppone che l’attività sia svolta nell’esercizio delle funzioni gestorie in nome e per conto della società, non anche quando l’amministratore agisca per conto di altre società nella stipula di un contratto di cui la società amministrata non è parte. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, e il suo diniego è legittimo quando la questione sulla quantificazione del danno diviene ultronea in seguito all’accertamento negativo del danno stesso.
Il Fatto
La società, agendo in giudizio, aveva convenuto dinanzi al Tribunale i propri ex amministratori per sentirne dichiarare la responsabilità e ottenere il risarcimento dei danni derivanti da alcune condotte gestorie, per un importo iniziale di otto milioni di euro. I convenuti eccepivano la rinuncia all’azione di responsabilità, deliberata dall’assemblea dei soci in occasione della sostituzione degli amministratori, e comunque l’infondatezza delle pretese.
Il Tribunale rigettava tutte le domande, condannando la società attrice anche al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la mancata adesione alla proposta transattiva formulata dal giudice istruttore. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame, escludendo la condanna ex art. 96 ma rigettando nel resto l’appello. La società, nel frattempo dichiarata fallita, proponeva ricorso per cassazione; il curatore si costituiva subentrando nella posizione processuale della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento della società ricorrente, rilevando che nel giudizio di legittimità, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, che può assumere rilievo solo nell’eventuale giudizio di rinvio.
Quanto al primo motivo, relativo alla validità delle delibere di rinuncia all’azione di responsabilità, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La sentenza impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e sufficienti: oltre alla validità delle delibere, la Corte d’Appello aveva accertato che nessun danno in concreto era stato cagionato alla società dagli amministratori. Tale accertamento, non utilmente censurato, rendeva l’eventuale accoglimento della censura sulla validità delle delibere inidoneo a condurre alla cassazione della decisione, per sopravvenuto difetto di interesse.
Il secondo motivo, concernente il presunto conflitto di interessi di uno degli amministratori nella stipula del contratto preliminare di vendita delle quote, è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha escluso la configurabilità del conflitto di interessi ex art. 2391 cod. civ., poiché l’amministratore aveva agito quale rappresentante di altre società, non della società amministrata, che non era parte del contratto avente ad oggetto il trasferimento delle quote. La Corte ha inoltre precisato la non applicabilità ratione temporis degli artt. 2475-ter e 2476 cod. civ., introdotti dalla riforma del diritto societario, alla fattispecie regolata dalla disciplina previgente.
Il terzo motivo, riguardante l’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile: la censura non riguardava un preciso accadimento storico-naturalistico ma sollecitava una rivalutazione delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse esaminato tutti i fatti e ne avesse escluso la dannosità con motivazione adeguata. Il quarto motivo, sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno, è stato giudicato infondato, in quanto la consulenza è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, e la sua ammissione diveniva ultronea una volta acclarata l’assenza del danno. Infine, il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese in favore delle società assicuratrici chiamate in garanzia, è stato rigettato in base al principio della soccombenza, poiché la loro partecipazione al giudizio era stata resa necessaria dall’azione promossa dalla società.
Nota della Redazione
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