L’assorbimento non è errore revocatorio del fatto (Cass. civ. Sez. 1 n. 7162 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente percepibile, attinente all’accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici. Esso non può identificarsi nell’inesatta valutazione delle risultanze processuali o nel vizio di motivazione. Il giudizio di assorbimento di una questione, costituendo attività di interpretazione delle norme relativa al nesso di pregiudizialità-dipendenza tra questioni, integra un errore di diritto o di giudizio, non censurabile con il rimedio della revocazione.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice di una società poi estinta, aveva proposto nel 2008 un’articolata impugnazione avverso la delibera di approvazione del bilancio della società debitrice, deducendone la nullità per violazione del principio di veridicità, nonché l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. quale atto in frode ai creditori, con annessa azione surrogatoria per la restituzione degli utili distribuiti.
Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto delle domande. Il ricorso per cassazione della società era stato deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 27188/2024, che aveva esaminato con carattere pregiudiziale i motivi relativi alla nullità della delibera, rigettandoli, e aveva dichiarato assorbiti i motivi concernenti l’azione revocatoria. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente censura il giudizio di assorbimento operato dalla sentenza impugnata, deducendo che l’azione revocatoria presupporrebbe la validità, e non la nullità, dell’atto impugnato. Tale prospettazione è stata ritenuta inammissibile perché estranea alla sentenza oggetto di revocazione, la quale aveva fondato l’assorbimento sull’argomento opposto, e con la quale il ricorso non si confronta.
In via più pregnante, la Corte ha chiarito la natura dell’errore revocatorio, richiamando la consolidata distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Mentre quest’ultimo attiene all’applicazione, all’individuazione e all’interpretazione delle norme, l’errore di fatto consiste solo in una errata percezione della realtà empirica, obiettivamente e immediatamente percepibile, e non già in una valutazione delle risultanze processuali.
Ne consegue che la deduzione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due questioni, così come il giudizio di assorbimento che ne deriva, costituisce attività di interpretazione delle norme, non riconducibile all’errore percettivo previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ha ravvisato nel caso di specie un errore di diritto o di giudizio, non censurabile con il rimedio della revocazione, alla luce dei precedenti richiamati in sentenza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con il conseguente assorbimento del motivo relativo alla statuizione sulle spese. Nulla è stato disposto per le spese in assenza di costituzione degli intimati, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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