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La truffa contrattuale non richiede l’identità tra indotto in errore e danneggiato (Cass. pen. n. 34820 del 2021)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa non è richiesta l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, purché, in assenza di contatti diretti tra l’agente e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto e il danno. In tema di truffa contrattuale, l’ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni. La mancata apposizione di postille alle variazioni apportate a un atto processuale non costituisce causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, l’imputato, ritenuta la recidiva, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 485 e 491 cod. pen. (falsa compilazione di due cambiali e successivo uso mediante consegna a una società) e di cui all’art. 640 cod. pen.. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’inosservanza dell’art. 48 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale; l’insussistenza del reato di truffa per difetto di identità tra persona indotta in errore e persona danneggiata; il difetto di motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa e alla riconducibilità delle falsificazioni all’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

In ordine al primo motivo, la Corte ha rilevato che la corte territoriale aveva adeguatamente spiegato come l’eccezione di incompetenza non fosse stata sollevata, essendo stata la frase interlineata per mero errore materiale. Ha inoltre precisato che la mancata apposizione di postille alle variazioni di un atto processuale non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, e che la postilla riguarda le aggiunte al testo, mentre nel caso di specie si versava nell’ipotesi di cancellazione di una parte del testo, che richiede unicamente che la porzione eliminata resti leggibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che in tema di truffa contrattuale il reato sussiste anche quando venga pagato un giusto corrispettivo, posto che l’illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione che altrimenti non avrebbe concluso in ragione degli artifici e raggiri dell’agente. Ha inoltre ribadito che non è necessaria l’identità tra la persona indotta in errore e quella danneggiata, purché sussista un nesso di causalità tra induzione, profitto e danno, come nel caso di specie, dove all’induzione in errore del contraente conseguiva un danno sia per quest’ultimo sia per la società.

Il terzo motivo è stato ritenuto volto a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che non è necessario che il giudice si pronunci su ogni argomentazione difensiva e che l’omesso esame di un motivo di appello non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando il motivo sia implicitamente assorbito dalla motivazione. Ha infine osservato che le dichiarazioni della persona offesa non richiedono riscontri ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., e che nel caso di specie i giudici di merito avevano comunque individuato plurimi riscontri alla versione accusatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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