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Pignoramento esattoriale via PEC in formato pdf senza firma: l’atto è valido (Cass. civ. Sez. III n. 2299 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione esattoriale, l’omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l’invalidità né tantomeno l’inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l’inequivocabile riferibilità del medesimo all’agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l’atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all’originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato “pdf”, anziché “p7m”, che identifica i file “pdf” con firma digitale in formato CAdES). (Rv. 677799-01)

Il Fatto

Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva avviato un pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 nei confronti di una società, in forza di 26 cartelle esattoriali. La società ha proposto opposizione agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Viterbo, che l’ha accolta con sentenza del 22 dicembre 2021.

Il Tribunale ha ritenuto che 21 cartelle fossero escluse dal pignoramento, perché la debitrice aveva dimostrato di aver aderito alla rottamazione. Per le restanti 5 cartelle ha dichiarato nullo l’atto esecutivo: notificato a mezzo PEC come file con estensione «pdf» anziché «p7m», e privo di firma digitale, il documento andava considerato una copia informatica che, senza attestazione di conformità all’originale, non poteva produrre effetti.

L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 26 e 72-bis d.P.R. n. 602/1973, 2719 c.c. e 22 d.lgs. n. 82/2005. La società ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso; la banca terza pignorata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità: non si tratta di ricorso per saltum, perché la controversia è un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e contro la sentenza dell’unico grado di merito è proponibile soltanto il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 618 c.p.c.

Nel merito il ricorso è fondato. Sulla firma, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 31604/2019; Cass. n. 24541/2014): il pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973 è valido anche senza la sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dell’agente della riscossione e sia quindi a lui inequivocabilmente riferibile. Ciò è coerente con la giurisprudenza secondo cui la firma dell’atto di riscossione, in generale, non è requisito necessario (Cass. n. 26259/2025). Se la provenienza dall’agente della riscossione non è in discussione, come nel caso di specie, la mancanza o l’inidoneità della firma non comporta nullità né, tanto meno, inesistenza.

Il discorso sull’estensione del file si intreccia con quello sulla firma. L’estensione «p7m» identifica i file pdf con firma digitale in formato CAdES (Cass., Sez. Un., n. 10266/2018); ma poiché la firma non è presupposto di validità né di esistenza del pignoramento ex art. 72-bis, il Tribunale avrebbe dovuto interrogarsi solo sulla certa provenienza dell’atto, non sull’estensione del file. Nulla risulta, peraltro, in ordine a contestazioni sulla validità del messaggio PEC, che la parte esecutata avrebbe dovuto censurare specificamente (Cass. n. 30922/2024; Cass. n. 26259/2025). Inoltre, essendo incontestato che il file pdf sia nativo digitale, esso non è una copia informatica e non richiede alcuna attestazione di conformità: l’art. 22, comma 2, del CAD la prevede solo per le copie per immagine di documenti formati in origine su supporto analogico.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai principi indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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