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Mandato di arresto europeo: consegna in ritardo, ma dopo la consegna nessun indennizzo per i giorni in più (Cass. pen. Sez. VI n. 15857 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non spetta il diritto all’indennizzo per la restrizione subita dall’arrestato dopo la pronuncia della sentenza che dispone l’esecuzione del mandato di arresto europeo, nel caso in cui essa si protragga oltre la scadenza del termine di efficacia della custodia cautelare, ex art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69. (Rv. 289864-02)

In tema di mandato di arresto europeo, è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento che rigetta la richiesta di liberazione del consegnando per decorrenza del termine di efficacia della misura cautelare di cui all’art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69. (Rv. 289864-01)

Il Fatto

Un cittadino straniero era detenuto in custodia cautelare in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, alla cui consegna aveva prestato consenso. Dopo la revoca di una concorrente richiesta di estradizione, la Corte di appello di Milano aveva disposto la consegna con ordinanza divenuta irrevocabile il 4 aprile 2026. Scaduto il 14 aprile il termine di dieci giorni per la consegna previsto dall’art. 23, comma 1, legge n. 69 del 2005, il difensore aveva chiesto l’immediata liberazione per sopravvenuta inefficacia della misura, non essendo intervenuta alcuna sospensione del termine.

Il 15 aprile la Corte di appello aveva rigettato la richiesta e contestualmente sospeso il termine di consegna fino al 22 aprile, valorizzando la richiesta di sospensione depositata dal Ministero dell’interno il 14 aprile per difficoltà organizzative. Il ricorrente ha proposto ricorso lamentando l’omessa declaratoria di inefficacia della misura. Con memoria ha poi comunicato l’avvenuta consegna il 22 aprile, insistendo per l’interesse al ricorso in vista di una domanda di riparazione per i sette giorni di detenzione dal 15 al 22 aprile, e sollecitando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 23. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione conferma la ricostruzione del ricorrente: il termine decorreva dal 4 aprile, la sospensione è stata adottata il 15 aprile, il giorno dopo la scadenza, quando l’inefficacia della misura si era già prodotta ope legis, senza che rilevi la data anteriore della richiesta ministeriale. Sulla proponibilità del ricorso, la Corte distingue: il decreto di sospensione della consegna ex art. 23, commi 2 e 3, non è impugnabile (Sez. 6, n. 44596 del 19/10/2023; Sez. 6, n. 20849 del 26/04/2018), ma l’ordinanza che rigetta la richiesta di liberazione è un provvedimento de libertate ricorribile ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, per violazione di legge. I precedenti che rinviano all’incidente di esecuzione riguardavano la sospensione dei termini o l’efficacia della sentenza irrevocabile, non l’inefficacia della misura in corso.

Tuttavia il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011) hanno affermato, in tema di estradizione, che l’avvenuta consegna rende inammissibile l’impugnazione contro il rigetto della richiesta di revoca o inefficacia della misura, avendo la cautela esaurito la sua funzione strumentale. L’interesse non può fondarsi sulla riparazione per ingiusta detenzione: secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 314 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 231 del 2004), per estradandi e consegnandi l’ingiustizia della detenzione va verificata accertando ex post l’insussistenza delle condizioni per una decisione favorevole alla consegna. Se invece la consegna è stata disposta con decisione irrevocabile, la detenzione subita a quel fine non può considerarsi ingiusta (Sez. 6, n. 39967 del 26/09/2012).

Ripercorsa l’evoluzione estensiva dell’istituto (Corte cost. nn. 310 del 1996, 109 del 1999, 219 del 2008; Sez. 4, n. 20255 del 12/01/2023), la Corte conclude che, fuori dall’ipotesi dell’accertata insussistenza delle condizioni per la consegna, non vi è spazio per la riparazione. Nel caso di specie la sussistenza di tali condizioni, non contestata, è consacrata nell’ordinanza irrevocabile del 4 aprile 2026. La questione di costituzionalità è manifestamente irrilevante, perché l’inammissibilità discende dall’art. 314 cod. proc. pen., non dall’art. 23 legge n. 69 del 2005. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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