Indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001 spettante al personale ex CFS transitato nei Vigili del Fuoco (TAR Basilicata n. 112 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al personale dell’ex Corpo Forestale dello Stato transitato, ai sensi del D.Lgs. n. 177/2016, presso altre Amministrazioni spetta l’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001, poiché l’assorbimento del Corpo non integra l’ipotesi di soppressione o dislocazione dei reparti prevista dall’art. 1, comma 1-bis, L. n. 86/2001, norma derogatoria di stretta interpretazione. L’indennità non spetta solo al personale la cui precedente sede sia stata materialmente soppressa e non anche qualora il Corpo sia stato incorporato in altro. Sull’indennità, che ha natura indennitaria e non retributiva, spettano gli interessi legali ex art. 1282 c.c. e non la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo Forestale dello Stato in servizio presso la stazione di Forenza, a seguito della soppressione del Corpo e del conseguente transito disposto dal D.Lgs. n. 177/2016, è stato destinato a decorrere dal 1° gennaio 2017 alla sede dei Vigili del Fuoco di Potenza, distante oltre 10 km dalla precedente. Con istanze del 12 aprile 2021 e del 30 dicembre 2024 ha chiesto all’Amministrazione la corresponsione dell’indennità di trasferimento per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. Avuto esito negativo, ha adito il TAR per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento, costituendosi in giudizio l’Amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico. Ha poi precisato che la controversia, avente carattere patrimoniale, attiene a un diritto soggettivo soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., il cui termine è stato interrotto dalle istanze presentate dal ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 18, comma 13, D.Lgs. n. 177/2016, che estende al personale ex CFS le disposizioni dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 86/2001. Tale ultima norma esclude l’indennità per il personale trasferito, anche oltre 10 km, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti. Il TAR, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato citata (Sez. III, nn. 2520/2024, 6319/2024 e 5236/2025), ha ritenuto che l’assorbimento dell’intero Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni non integri tale fattispecie, non potendo la norma derogatoria essere estesa analogicamente e non avendo il Legislatore previsto espressamente l’esclusione per i trasferimenti conseguenti al transito del personale.
Pertanto, il beneficio ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 spetta quando la sede di provenienza sia stata materialmente soppressa e non quando l’ente sia stato incorporato in altra amministrazione, come nel caso del Corpo Forestale dello Stato. Accertata la distanza superiore a 10 km tra le sedi, il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale ha infine escluso la rivalutazione monetaria, riconoscendo all’indennità natura meramente indennitaria e non retributiva, non essendo collegata sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. Su di essa spettano, pertanto, i soli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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