Termine dilatorio di 120 giorni e ottemperanza al giudicato di condanna pecuniaria (TAR Lombardia n. 535 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria a carico di un’amministrazione dello Stato, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere integralmente decorso, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere attivata la tutela esecutiva. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione debitrice: la misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per il pagamento e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale civile di Milano, Sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per tre annualità, la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre spese legali.

L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo: la pretesa è sorretta da documentazione idonea, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è soltanto quella di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò la conseguenza che la quantificazione operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il TAR ha poi ritenuto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che consente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli oneri correlati, con salvezza dei limiti richiamati in motivazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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