Obbligo di integrale esecuzione del giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Molise n. 259 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio processuale dell’azione di ottemperanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm. Nei giudizi di ottemperanza a tali titoli, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta all’integrale adempimento del giudicato, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza parziale, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, già dipendenti dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM), agivano dinanzi al giudice ordinario per ottenere la condanna dell’azienda al pagamento di differenze retributive e del risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine. Con sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 162/2024, pubblicata il 29 maggio 2025, l’ASREM veniva condannata a corrispondere ai lavoratori le somme dovute, a regolarizzare la posizione contributiva presso l’INPS e a rifondere le spese di lite.

La sentenza, notificata all’amministrazione a mezzo PEC in data 3 giugno 2025 e dichiarata definitiva con attestazione di passaggio in giudicato del 24 ottobre 2025, rimaneva tuttavia priva di esecuzione con riferimento al pagamento del capitale e alla regolarizzazione contributiva, avendo l’ASREM provveduto esclusivamente alla liquidazione delle spese legali. I lavoratori proponevano pertanto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, deducendo il perdurante inadempimento dell’amministrazione e chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla cancelleria il 24 ottobre 2025, e il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo avvenuta a mezzo PEC il 3 giugno 2025.

Quanto alla natura del titolo azionato, il Collegio ha precisato che, in base alle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, essendo sufficiente, allo scopo dell’ottemperanza, la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possano pacificamente trovare attuazione con il rimedio dell’azione di ottemperanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm., non versandosi in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma in una fattispecie di giurisdizione estesa al merito propria del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato: l’inadempimento parziale dell’ASREM non era contestato, sicché il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum, provvedendo al pagamento delle somme ancora dovute entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventualità di un persistere dell’inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta ratione muneris, il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’ASREM, con facoltà di delega e con l’obbligo di provvedere, previa istanza di parte, nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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