Il Comune risponde ex art. 2051 c.c. solo se è provato il potere di fatto sulla cosa (Cass. civ. Sez. 3 n. 3658 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità è l’accertamento, in capo al soggetto chiamato a rispondere, della qualità di custode, ossia dell’effettivo potere di governo sulla cosa, che si sostanzia nella possibilità di controllare e modificare la situazione di pericolo e di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa stessa. La prova di tale potere di fatto, ove non emerga da un titolo formale, grava sull’attore e deve essere fornita in giudizio; il suo accertamento è rimesso al giudice di merito e non può essere surrettiziamente demandato al consulente tecnico d’ufficio, il quale non può formulare valutazioni di merito o giuridiche, né interpretare la legge. La censura con cui si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Il Fatto

Gli eredi della proprietaria di un fondo sito in Caserta convenivano in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della trasformazione del canale di scolo di acque piovane confinante con il fondo in una fogna a cielo aperto, per l’omesso controllo dell’ente e per le immissioni di acque luride provenienti da insediamenti abitativi sorti nella zona. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il Comune, quale custode del canale, al risarcimento e alla realizzazione delle opere necessarie.

A seguito dell’appello del Comune, la Corte d’appello rigettava le domande. Questa sentenza veniva cassata dalla Suprema Corte, con rinvio, per l’assenza di una motivazione intelligibile circa la mancata prova del ruolo di custode. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente le domande, escludendo la responsabilità del Comune, sia sotto il profilo dell’omessa vigilanza, sia per la mancata realizzazione di infrastrutture, ritenendo non dimostrata la provenienza degli scarichi e, soprattutto, non provato né il rilascio di autorizzazioni né il concreto potere di fatto dell’ente sul canale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso degli attori, si è pronunciata su tre motivi di doglianza, affrontando i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. In primo luogo, con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento, richiamando anche i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e n. 20867 del 2020, secondo cui la violazione delle norme sul prudente apprezzamento delle prove è deducibile solo nei limiti del vizio di motivazione, mentre la violazione dell’onere probatorio deve concernere l’erronea distribuzione dello stesso tra le parti. Nel caso di specie, la doglianza è stata giudicata inammissibile, poiché volta a ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 394 c.p.c., rilevando come il giudice del rinvio non fosse tenuto a confermare la sentenza di primo grado, ma dovesse conformarsi al principio di diritto enunciato nell’ordinanza di cassazione, che censurava un mero vizio di motivazione.

Con riguardo al secondo e al terzo motivo, incentrati sulla nullità della sentenza per omessa valutazione di prove documentali e sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Suprema Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il vizio di motivazione è stato ritenuto non configurabile, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e priva di incoerenze logiche in merito all’assenza di prova del potere di fatto del Comune sul canale. Tale convincimento è stato basato sull’esame diretto degli elementi di prova, senza che il ricorrente si confrontasse specificamente con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.

La Cassazione ha, infine, chiarito che il consulente tecnico d’ufficio non può formulare valutazioni di merito o giuridiche, né interpretare la legge, come previsto dall’art. 61 c.p.c., e pertanto le sue conclusioni non potevano fondare la domanda risarcitoria se prive di un autonomo e specifico accertamento fattuale da parte del giudice. Il ricorso è stato, quindi, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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