La dichiarazione de minimis agricola va resa prima della concessione dell’aiuto (Cass. civ. Sez. 3 n. 8788 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, qualora non operi il sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione in forma di autocertificazione sul mancato percepimento di importi eccedenti il tetto massimo triennale deve intervenire in un momento antecedente la concessione dell’aiuto, ossia prima del riconoscimento del diritto a riceverlo. Fino a che tale adempimento non sia effettuato, non sussiste in capo all’impresa il diritto all’erogazione e al percepimento delle somme richieste. La produzione dell’autocertificazione è onere del richiedente, a prescindere dalla circostanza che sia stata richiesta dall’ente erogatore.
Il Fatto
Un’azienda agricola, danneggiata dalla fauna selvatica, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) per l’indennizzo dei danni subiti nell’annualità 2014, nel primo triennio di applicazione del regime de minimis. A seguito dell’opposizione dell’ATC, la società convenuta chiamava in causa la Regione Marche. Respinta l’opposizione in primo grado e rigettato l’appello, l’ATC proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato per non aver il giudice di merito subordinato il diritto all’indennizzo alla previa presentazione dell’autocertificazione relativa ad altri aiuti percepiti nel triennio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, intimamente connessi, con i quali l’ATC censurava la sentenza impugnata per non aver disapplicato la normativa regionale ritenuta in contrasto con il diritto eurounitario. Il giudice di appello aveva infatti ritenuto l’azienda non responsabile della mancata produzione della dichiarazione, valorizzando l’oggettiva incertezza normativa e l’affidamento ingenerato dalla modulistica regionale che non la prevedeva.
La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 107 e l’art. 108 TFUE e il Reg. UE n. 1408/2013, il quale, all’art. 6, paragrafo 1, impone allo Stato membro, prima di concedere l’aiuto, di richiedere all’impresa una dichiarazione circa altri aiuti de minimis ricevuti nel triennio. La corte ha evidenziato che la Corte di giustizia, con la sentenza del 28 ottobre 2020 (C-608/19, INAIL), ha chiarito che tale dichiarazione non è condizione di ammissibilità della domanda, ma condizione per la concessione dell’aiuto.
Con la successiva sentenza resa nel procedimento C-615/24, sollecitata dalla stessa Cassazione con ordinanza interlocutoria, la Corte di giustizia ha precisato che gli artt. 3 e 6 del Reg. n. 1408/2013 ostano a una normativa nazionale che preveda la concessione di aiuti prima della creazione completa del registro centrale, senza esigere la dichiarazione. Tale dichiarazione può essere prodotta in una fase successiva del procedimento, ma deve comunque essere ottenuta prima della concessione dell’aiuto.
Applicando tali principi, la Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che l’accertamento giudiziale dell’assenza di violazione dei massimali non può sopperire alla carenza di autocertificazione, la cui necessaria anteriorità rispetto alla concessione è principio eurounitario inderogabile. La produzione dell’autocertificazione è onere del richiedente, irrilevante sia la normativa regionale che pretendesse di derogare a quella eurounitaria sia l’affidamento sulla sua prevalenza. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio, affinché il giudice del rinvio valuti se l’atto di controllo sia intervenuto in tempo anteriore al conseguimento dell’aiuto.
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Nota della Redazione
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