Nessuna veduta senza opera idonea all’affaccio (Cass. civ. Sez. II n. 21778 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di veduta di cui all’art. 900 cod. civ. presuppone l’esistenza di un’opera idonea, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, all’affaccio sul fondo del vicino. Le inspectio et prospectio in alienum rilevano solo se esercitabili con sufficiente comodità e sicurezza, sicché occorre un’opera che le renda possibili, normalmente un parapetto. Non integra pertanto gli estremi della veduta un semplice spazio a piano terra, aperto e non delimitato da parapetto, ancorché pavimentato e racchiuso dai muri della costruzione: in mancanza di opera idonea non rileva, di per sé, che da quello spazio lo sguardo possa spingersi fino al fondo finitimo. La verifica in concreto delle caratteristiche strutturali dell’opera costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti del quinto comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile, confinante per un lato con un terreno libero del vicino, chiedeva al Tribunale l’autorizzazione ad accedere al fondo altrui per eseguire opere indifferibili e urgenti di impermeabilizzazione del muro comune. Il vicino negava l’assenso, deducendo che l’immobile dell’attore era stato costruito abusivamente, in violazione delle distanze e con apertura illegittima di vedute verso il suo fondo, e chiedeva in via riconvenzionale la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande. La Corte d’appello, in riforma parziale, dichiarava il diritto dell’attore di accedere al fondo del vicino per il tempo necessario ai lavori di manutenzione straordinaria e respingeva l’appello incidentale sulla domanda riconvenzionale, escludendo che dalla copertura di uno stanzino e dalla corte a piano terra fosse esercitabile una veduta rilevante. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e 905 cod. civ., per avere la Corte d’appello negato che il pianerottolo a piano terra, realizzato a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, consentisse l’esercizio di una veduta, benché il consulente tecnico avesse affermato la possibilità di inspectio e prospectio sul fondo del ricorrente.

Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che la nozione di veduta presuppone un’opera idonea per ubicazione, consistenza e caratteristiche all’affaccio sul fondo del vicino, richiamando la propria giurisprudenza, e che le inspectio et prospectio in alienum devono potersi esercitare in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Si è altresì precisato che per aversi veduta occorre un parapetto che consenta un comodo affaccio.

Nel caso concreto la Corte d’appello, e prima ancora il Tribunale, hanno escluso le caratteristiche della veduta in ragione della conformazione della piccola corte, consistente in un semplice spazio a piano terra, aperto e non delimitato da parapetto, seppure pavimentato perché racchiuso dai muri della costruzione. In mancanza di opera idonea non rileva, di per sé, che da quello spazio lo sguardo possa giungere al fondo del vicino, che allo stesso modo potrebbe ricambiare lo sguardo: diversamente si dovrebbe ritenere che tra fondi a confine a piano terra sussista sempre violazione delle norme sulle vedute, anche in ipotesi di terreno non edificato, solo perché non è preclusa l’osservazione del fondo finitimo.

La Corte aggiunge che la verifica in concreto delle caratteristiche strutturali dell’opera ai fini della configurabilità della veduta è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione, ciò che nella specie incontra il limite del quinto comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis essendo stato introdotto l’appello nel 2019. Su questa base il secondo motivo, prospettante l’omesso esame delle caratteristiche della corte come emergenti dalle foto del consulente, è inammissibile per la preclusione della pronuncia c.d. doppiamente conforme. Per la stessa ragione è inammissibile il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi nella liquidazione delle spese; riqualificato come denuncia di erronea applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, esso è comunque infondato, avendo la Corte d’appello liquidato le spese nei limiti dei parametri massimi. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori importi a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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