Acquisto di alloggio popolare con effetti reali differiti e comunione legale (Cass. civ. Sez. 2 n. 426 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinata dal d.P.R. n. 2/1959, il trasferimento della proprietà dell’alloggio avviene al momento del pagamento integrale del prezzo, trattandosi di vendita ad effetti reali differiti. Ne consegue che, ove il pagamento integrale avvenga in costanza di matrimonio, l’immobile è compreso nella comunione legale ex art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., non potendo configurarsi come bene personale ai sensi dell’art. 179 cod. civ., il cui elenco ha carattere tassativo. L’assegnazione di un alloggio popolare attribuisce soltanto il diritto al successivo conseguimento della proprietà, non trasmissibile mortis causa: se il prezzo non è stato integralmente pagato alla morte dell’assegnatario, nessun diritto di proprietà si trasmette iure successionis agli eredi.

Il Fatto

Una donna aveva ricevuto in assegnazione dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato un alloggio popolare, con previsione del pagamento rateale del prezzo. Successivamente, ella aveva venduto l’immobile al figlio, ma tale alienazione era stata dichiarata nulla per violazione del divieto di cui all’art. 16 d.P.R. n. 2/1959. Dopo la morte della madre, il figlio, in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, aveva proseguito il pagamento delle rate fino all’estinzione.

La coniuge convenne in giudizio il marito per sentir dichiarare la propria comproprietà sull’immobile. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo il bene personale ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), cod. civ. La Corte d’appello, invece, accolse la domanda, qualificando il contratto come vendita ad effetti reali differiti e dichiarando la donna comproprietaria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, trattando congiuntamente i motivi di ricorso, ha confermato l’impostazione della Corte territoriale. In base all’art. 15 d.P.R. n. 2/1959, applicabile ratione temporis, e alla clausola del contratto di cessione, il trasferimento della proprietà dell’alloggio avveniva solo al momento del pagamento integrale del prezzo. Alla morte dell’originaria assegnataria, tale pagamento non si era ancora verificato: pertanto, nessun diritto di proprietà si era trasferito ai figli iure successionis.

La proprietà si era compiuta, invece, con il pagamento del prezzo da parte del ricorrente, avvenuto in pendenza di comunione legale. Gli acquisti compiuti durante il matrimonio rientrano nella comunione ex art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., e l’elenco delle esclusioni di cui all’art. 179 cod. civ. ha natura tassativa, in ragione della funzione di solidarietà propria del regime legale tra coniugi. La Corte ha escluso che le leggi in materia di edilizia residenziale pubblica possano costituire leggi speciali in deroga a tale regime.

Riguardo al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La denuncia di violazione dell’art. 2909 cod. civ. era inconferente, non prospettandosi una violazione di giudicato ma una contraddittorietà della motivazione, comunque insussistente. Parimenti inammissibile era il profilo relativo all’omessa considerazione del pagamento in nome e per conto di tutti gli eredi: la Corte territoriale aveva interpretato la comunicazione prodotta come subentro nella posizione della madre del solo ricorrente, senza che risultasse allegata la prova di un diverso contenuto.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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