Costruzione su terreno ereditato e accessione: bene esclusivo del coniuge proprietario (Cass. civ. Sez. II n. 10727 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I beni acquistati dal coniuge per effetto di successione non costituiscono oggetto di comunione legale, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ. Ove il terreno sia pervenuto al coniuge per successione, è onere del coniuge attore che invochi la comproprietà dimostrare il proprio titolo, non potendosi presumere la caduta del bene in comunione per il solo fatto della costruzione in costanza di matrimonio. La costruzione realizzata su terreno di proprietà esclusiva di un coniuge, anche a opera di entrambi, si acquista a titolo originario per accessione ex art. 934 cod. civ., che non trova deroga nella disciplina della comunione legale: la proprietà resta esclusiva del titolare del suolo. Al coniuge non proprietario che abbia contribuito alle spese spetta la ripetizione di quanto versato, previa prova del sostegno economico fornito.
Il Fatto
Il coniuge attore conveniva in giudizio davanti al Tribunale il marito e la terza acquirente di un immobile, deducendo di essere coniugato in regime di comunione legale e di avere contribuito, con apporto patrimoniale di entrambi, alla edificazione del fabbricato oggetto di un contratto di vendita con costituzione di vitalizio. Sull’assunto di vantare il cinquanta per cento del valore del bene, chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto, per essere stato disposto anche della quota spettantegli; in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo.
Il Tribunale dichiarava la nullità del contratto e la Corte d’appello rigettava il gravame, affermando che il bene non era di proprietà esclusiva dell’alienante ma ricadeva nella comunione legale, non essendo stata provata la provenienza ereditaria esclusiva del terreno. La ricorrente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione affidato a unico motivo; la controricorrente resisteva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, respingendola. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. per dedurre la violazione degli artt. 177, 179, 934 e 2697 cod. civ., disposizioni indicate nella prima pagina dell’atto. È irrilevante la mancata riproduzione delle norme nella rubrica del motivo, applicandosi il principio delle Sezioni Unite n. 32415 del 2021: non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che le censure individuino con chiarezza i vizi tra quelli riconducibili alla griglia dell’art. 360 cod. proc. civ.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ. esclude dalla comunione legale i beni acquisiti per successione. Nella specie, sulla base dei fatti accertati dalla stessa sentenza impugnata, il terreno era di proprietà del genitore ed era stato trasmesso al coniuge per successione paterna. La Corte d’appello, ritenendo insufficiente la denuncia di successione a provare la proprietà esclusiva, ha violato la norma.
La sentenza ha inoltre violato l’art. 2697 cod. civ. La denuncia di successione attestava i beni compresi nell’asse ereditario e, di fronte a quei dati, spettava all’attrice dimostrare il proprio titolo di comproprietà. Erroneamente è stato richiamato Cass. n. 14395 del 2004 sull’efficacia indiziaria della denuncia, perché qui essa era prodotta per attestare la provenienza del terreno, idonea a escluderne la caduta in comunione.
Escluso che il terreno ricadesse nella comunione legale, la Corte afferma che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio su suolo di proprietà esclusiva di un coniuge è di proprietà esclusiva di quest’ultimo per accessione ex art. 934 cod. civ., che non trova deroga nella disciplina della comunione. L’acquisto per accessione avviene a titolo originario, senza necessità di manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ex art. 177 cod. civ. hanno carattere derivativo e genesi negoziale. Nel senso indicato i precedenti Cass. Sez. I n. 28258 del 2019, Cass. Sez. I n. 20508 del 2010, Cass. Sez. II n. 4273 del 1996 e Cass. Sez. Un. n. 651 del 1996.
Al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previa prova del sostegno economico, il diritto di ripetere le somme spese. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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