Servitù di elettrodotto a carico della cosa comune e riparto dell’onere probatorio nell’actio negatoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 18871 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione negatoria servitutis, la prova della situazione lesiva, posta in essere dal proprietario del presunto fondo dominante, spetta all’attore, che agisce per la dichiarazione dell’inesistenza del diritto di servitù, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ.; al convenuto in negatoria spetta invece dimostrare, a norma dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’esistenza del diritto di compiere l’attività dedotta dall’attore come lesiva. La deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica della cosa comune costituisce un’eccezione in senso improprio, rilevabile anche d’ufficio, che non comporta alcun onere probatorio a suo carico. Il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all’art. 1102 cod. civ.si configura come fatto costitutivo della domanda e deve essere provato dal comproprietario attore. La denuncia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. postula che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa doglianza relativa alla valutazione delle prove è inammissibile.
Il Fatto
Un comproprietario di un edificio con corte comune conveniva in giudizio il fratello per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di elettrodotto che questi avrebbe costituito a favore della propria proprietà esclusiva confinante e a carico della corte comune, chiedendone il ripristino dello stato dei luoghi. L’attore lamentava che il convenuto, senza il suo consenso, avesse realizzato nella corte comune uno scavo con pozzetti per collocare le condutture elettriche necessarie a trasportare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato di sua pertinenza fino all’immobile confinante di sua proprietà esclusiva, violando gli artt. 1102 e 1122 cod. civ. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello, confermando la decisione, escludeva la sussistenza della servitù, ritenendo non provato dall’attore che il convenuto avesse destinato il bene comune a servizio di una diversa costruzione estranea alla comunione. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, pronunciandosi sui profili dell’onere probatorio e sui limiti del sindacato di legittimità. In relazione al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione, il ricorrente lamentava che il giudice d’appello non avesse rilevato il riconoscimento, da parte del convenuto, di aver realizzato i lavori sulla corte comune. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che l’accertamento della sussistenza di una contestazione rientra nell’interpretazione degli atti di parte, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, e che il ricorrente non aveva formulato alcuna critica in diritto alla motivazione, limitandosi a prospettare una diversa lettura delle circostanze di fatto.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2697 e 949 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di provare l’esistenza della servitù di cavidotto, mentre nell’actio negatoria l’attore avrebbe dovuto provare solo la titolarità del bene. La Corte ha giudicato il motivo infondato, affermando che nel caso di specie non vi era stata alcuna inversione dell’onere probatorio. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente posto a carico dell’attore la prova del fatto costitutivo, ossia che il convenuto avesse realizzato nuove opere sulla corte comune destinandola a servizio di un immobile estraneo alla comunione, e aveva escluso tale fatto sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato l’utilizzo di un tracciato preesistente.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune si configura come fatto costitutivo della domanda, da provarsi da parte del comproprietario attore, mentre la deduzione della legittimità della modifica costituisce un’eccezione in senso improprio, rilevabile anche d’ufficio e non soggetta ad onere probatorio. Ha quindi ribadito che, in tema di azione negatoria servitutis, la prova della situazione lesiva spetta all’attore ex art. 2697, primo comma, cod. civ., mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza del diritto di compiere l’attività dedotta come lesiva. Ha infine escluso la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente denunciato che il giudice avesse posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti.
Il terzo motivo, relativo alla violazione della normativa sull’uso della cosa comune e all’omessa motivazione, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Nella specie, la Corte d’appello aveva ampiamente motivato sull’insussistenza della prova della violazione dell’art. 1102 cod. civ., analizzando dettagliatamente i risultati della consulenza tecnica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 949 c.c. – Azione negatoria
- Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
- Art. 1122 c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove