Revisione tabelle millesimali: efficacia dal passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 10464 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, assolvendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condomini. Ne consegue che, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, l’efficacia di tale sentenza decorre dal passaggio in giudicato e non dalla sua pubblicazione. L’erronea affermazione della vigenza delle tabelle revisionate dalla pubblicazione integra un errore di diritto denunciabile in sede di legittimità, sussistendo l’interesse del ricorrente che ne subisca le conseguenze, segnatamente sul piano del contributo unificato.
Il Fatto
Quattro condomine propongono domanda per l’adozione di nuove tabelle millesimali in sostituzione di quelle loro sottoscritte nel 2000 per adesione, redatte da un tecnico e sostitutive di quelle originarie predisposte dal costruttore. Il Tribunale accoglie la domanda e dispone la revisione tabellare sull’esito della consulenza tecnica d’ufficio. L’amministratore condominiale, soccombente, propone appello; la Corte d’Appello di Roma lo respinge.
Avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente propone ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo il difetto di contraddittorio, l’asserita violazione dei limiti della domanda, le critiche alla CTU e, da ultimo, l’erroneità della decorrenza degli effetti delle nuove tabelle dalla pubblicazione anziché dal passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio. Il ricorrente sosteneva che le mogli di quattro condomini, in regime di comunione legale, fossero esse stesse condomine e dunque litisconsorti necessarie. Il motivo è infondato: la Corte di merito ha correttamente escluso l’automatismo, poiché ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c. non tutti gli immobili acquistati in regime di comunione legale ne costituiscono oggetto, restando esclusi i beni personali di cui all’art. 179 c.c. Il motivo difetta inoltre di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente prodotto le certificazioni anagrafiche e i titoli di proprietà dirimenti.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte richiama il principio per cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti né alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. n. 906 del 17/01/2018). Nel caso di specie la domanda originaria era imperniata sulle trasformazioni intervenute e sull’obiettiva erroneità delle tabelle, e la revisione ex art. 69 disp. att. c.c. era giustificata dalla divergenza tra valore effettivo e valore proporzionale attribuito.
Il terzo motivo, attinente alle operazioni di stima del CTU, è inammissibile: si risolve in una censura di fatto che sollecita un terzo grado di merito e difetta di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., non riproducendo i passaggi della relazione peritale.
È invece fondato il quarto motivo. La Corte afferma che la sentenza ex art. 69 disp. att. c.c. ha natura costitutiva (Cass. Sez. II ordinanza n. 23793 del 04/09/2024), con la conseguenza che la sua efficacia decorre dal passaggio in giudicato (Cass. Sez. III sentenza n. 5690 del 10/03/2011). La Corte d’Appello, pur dichiarando corretta tale tesi, ha respinto il motivo, incorrendo in un evidente errore di diritto, con riflessi sull’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La sentenza è cassata sul punto e la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarandosi le nuove tabelle applicabili dal passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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