Truffa da SMS spoofing e obblighi di diligenza dell’intermediario bancario (ABF Collegio di Roma n. 3120 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal cliente, anche se indotte da un frodatore che si sia spacciato per operatore dell’intermediario, costituiscono operazioni autorizzate e restano estranee alla disciplina di protezione dettata dal d.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche. Ciò non esime l’intermediario dai doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e dagli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Ove un’operazione manifesti ictu oculi carattere anomalo e fraudolento, l’intermediario deve adottare sistemi idonei a bloccarla o, se disposta allo sportello, attivarsi per chiedere al cliente ulteriori informazioni. La violazione di tali obblighi integra responsabilità contrattuale e legittima la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 15.09.2023, un SMS apparentemente proveniente dall’intermediario, con un link che apriva. Poco dopo veniva contattata da un sedicente operatore della banca, il quale sosteneva che sul conto erano stati accreditati per errore euro 15.000,00 e che, per evitare problemi legali, occorreva effettuare una ricarica di euro 14.500,00 in favore di un terzo conto.

La ricorrente seguiva le istruzioni e si recava in filiale per eseguire il versamento, rimanendo in contatto con il frodatore fino alle ore 18.00. Solo il giorno successivo si avvedeva della frode: euro 15.000,00 erano stati trasferiti dal libretto postale al conto corrente e impiegati per la ricarica. L’intermediario eccepiva l’esclusiva responsabilità della cliente, l’avvenuta autorizzazione tramite OTP e l’adozione di misure antifrode. Il ricorso chiedeva il ristoro.

La motivazione del Collegio

Il CollegioQuale? Il Collegio osserva che la controversia riguarda il trasferimento di euro 15.000,00 dal libretto al conto e il successivo versamento di euro 14.500,00 su carta prepagata di terzo, eseguiti sotto la vigenza del d.lgs. 11/2010 come modificato dal d.lgs. 218/2017, di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2).

Le operazioni risultano eseguite direttamente dalla ricorrente su istruzioni del frodatore: il giroconto e la ricarica sono dunque autorizzati e estranei alla PSD2. Il Collegio richiama la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/24, secondo cui i pagamenti tra conti dello stesso titolare presso lo stesso intermediario possono essere sottratti all’obbligo di SCA anche se costituiscono la provvista di successive operazioni fraudolente; nel caso concreto l’intermediario ha però prodotto estratti informatici che dimostrano l’autorizzazione tramite sistema SCA compliant, e la ricarica è avvenuta con doppio fattore (microchip e PIN).

Passando alla dinamica della truffa, essa ha avuto origine da un SMS spoofing inseritosi nel canale ufficiale della banca, seguito da una chiamata da numero non riconducibile all’intermediario. Lo spoofing, di per sé, tende ad escludere la colpa grave dell’utente; resta però l’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. n. 11/2010, essendo le operazioni eseguite personalmente dalla ricorrente.

Il Collegio esamina allora la possibile violazione degli obblighi di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e di correttezza e buona fede. Considerata l’entità significativa della somma, l’intermediario avrebbe dovuto adottare sistemi idonei a bloccare operazioni che già prima facie manifestassero carattere anomalo o, trattandosi di operazione disposta allo sportello, attivarsi per chiedere al cliente ulteriori informazioni.

La natura anomala, riconoscibile ictu oculi, avrebbe dovuto indurre l’impiegato ad approfondire le ragioni dell’operazione, evitando la frode o riducendone le conseguenze. Il Collegio accerta quindi la responsabilità contrattuale dell’intermediario e, in parziale accoglimento, lo condanna a corrispondere euro 7.000,00, determinati equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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