Onere probatorio del danno e legittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi (ABF Collegio di Milano n. 3188 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, il presupposto sostanziale della sofferenza è costituito da una valutazione complessiva della situazione economica e finanziaria del cliente e non può discendere automaticamente da singoli eventi, quali ritardi nel pagamento o contestazioni del credito, secondo la Circolare della Banca d’Italia n. 139/91. Il cessionario può mantenere la segnalazione in continuità col cedente, salvo che non emergano elementi sopravvenuti idonei a imporre una diversa classificazione del debito; egli non è tenuto a ripetere ex novo la valutazione già compiuta dal cedente, ma deve verificare la persistenza dell’inadempimento. Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente deve assolvere l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. sull’an e sul quantum del pregiudizio, non essendo configurabile un danno in re ipsa. La quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell’esistenza del danno; i danni non patrimoniali sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di lesione grave di un interesse costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente contesta l’iscrizione a proprio carico di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi, relativa a un contratto di finanziamento, lamentando l’assenza di adeguato fondamento documentale. Espone che la segnalazione aveva determinato il blocco dell’istruttoria di un mutuo immobiliare e che, pur avendo l’intermediario comunicato in data 14.10.2025 una rettifica ab origine, il danno si era già prodotto. Domanda quindi il risarcimento di € 16.900,00, articolato in quattro voci: perdita di chance creditizia, danno reputazionale, danno da ritardo nell’intestazione dell’immobile e danno da stress.

L’intermediario ricostruisce i passaggi di titolarità del credito — cessione, scissione parziale e successiva fusione per incorporazione — e deduce l’improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dilatorio tra reclamo e ricorso. Nel merito sostiene la legittimità della segnalazione, effettuata in continuità con quella già presente a sistema, e l’infondatezza della pretesa risarcitoria, generica e sfornita di supporto probatorio.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende l’eccezione preliminare di improcedibilità. La valutazione non si esaurisce nel solo reclamo del 27.10.2025, ma investe l’intero contraddittorio precontenzioso. Risulta infatti che il ricorrente aveva già contestato la segnalazione con reclami anteriori, tra cui quello del 21.08.2025, seguito dal riscontro dell’intermediario del 14.10.2025, e quello del 02.09.2025, che già conteneva l’espressa doglianza sul blocco dell’istruttoria creditizia presso altro intermediario.

Su questo punto il Collegio richiama le Disposizioni ABF, secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione del reclamo, ma il cliente può domandare il risarcimento anche se non formulato nel reclamo, qualora il danno sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta. Il concetto di medesima questione va inteso in termini di tendenziale identità e congruità sostanziale, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 7716/2017, richiamato anche per l’applicazione dell’art. 2697 c.c. nel rito arbitrale. La domanda risarcitoria è dunque consequenziale alla condotta già segnalata.

Nel merito, il Collegio ricorda che la sofferenza presuppone una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica. Sulle segnalazioni in continuità richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 1317/2023: è legittima la segnalazione del cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da imporre una diversa valutazione; il cessionario beneficia di una parziale agevolazione probatoria per il passato, ma resta obbligato a verificare la persistenza dell’inadempimento.

Nel caso concreto mancano i tabulati della Centrale dei Rischi e non è offerta alcuna evidenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare in meglio la posizione del ricorrente. La spontanea rettifica della segnalazione non vale di per sé a qualificarla come illegittima ab origine. Quanto al danno, il Collegio rileva che il ricorrente ha annunciato produzioni documentali senza versarle in atti; l’unico documento è la comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria. Manca la prova di un danno definitivo da perdita di chance, poiché l’intermediario erogante aveva prospettato la presentazione di una nuova domanda dopo la cancellazione. Le altre voci restano generiche. Il ricorso è pertanto rigettato per difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1226 c.c.

Tutte le 669 sentenze sull'art. 1226 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *