L’annullamento per coindagato impone rimotivazione cautelare rivalutata (Cass. pen. Sez. I n. 2181 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse all’esito del procedimento incidentale di impugnazione dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello ha portata più ridotta rispetto alla cosa giudicata: è limitata allo stato degli atti e non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente. La decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato non costituisce necessariamente fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., opera a condizione che la pronuncia non sia fondata su motivi esclusivamente personali. Ove il giudice del riesame ritenga la pronuncia favorevole non incidente sulla posizione dell’indagato, è onerato di spiegare le ragioni di tale non incidenza, specificando se e quali motivi personali abbiano sorretto la decisione favorevole al coindagato; la motivazione apparente o meramente assertiva sul punto determina l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Con ordinanza del 20 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’appello proposto nell’interesse di una donna indagata per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen., questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione con misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. Il Tribunale del riesame rilevava l’esistenza di un giudicato cautelare sfavorevole e l’impossibilità di rivalutare elementi già oggetto di decisione, ritenendo che la pronuncia favorevole al coindagato, fratello dell’indagata, non avesse inciso sulla sua posizione.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e omessa motivazione, per avere il Tribunale ignorato le sopravvenienze probatorie rappresentate, quanto alla partecipazione associativa, dall’annullamento senza rinvio disposto dalla Corte nei confronti del fratello coindagato e dalle dichiarazioni rese in dibattimento da collaboratori di giustizia che avevano escluso l’inserimento dell’indagata nel clan; quanto all’estorsione, dalla portata estensiva della pronuncia favorevole al congiunto in relazione a una posizione inscindibile; quanto al reato di intestazione fittizia, dalle ordinanze di accoglimento degli appelli cautelari nei confronti di altri coindagati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha premesso che il Tribunale del riesame aveva impropriamente affermato la formazione di un giudicato cautelare confermativo di tutti i delitti ascritti, compreso il delitto associativo, senza considerare che la preclusione processuale derivante dal giudicato cautelare non copre le questioni meramente deducibili, ma solo quelle effettivamente dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione (citando Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024).
La Corte ha altresì richiamato il principio per cui la decisione favorevole resa nei confronti di un coindagato non costituisce automaticamente fatto nuovo idoneo a superare la preclusione, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione favorevole ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera solo quando la pronuncia non si fondi su motivi esclusivamente personali (citando Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, in fattispecie in cui l’annullamento era stato disposto per motivi legati alla prova del concorso del singolo coindagato).
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente richiamato il principio della non estensibilità delle pronunce fondate su motivi personali, si era limitato ad affermare la non incidenza della pronuncia di annullamento senza rinvio nei confronti del fratello senza in alcun modo spiegarla e senza specificare se essa dipendesse da ragioni relative al solo coindagato e quali fossero tali ragioni. Tale lacuna motivazionale risulta tanto più rilevante in quanto la pronuncia di annullamento senza rinvio, essendo temporalmente successiva alla formazione del giudicato cautelare risalente al 19 giugno 2024, presentava carattere di novità temporale idoneo a giustificare la richiesta di rivalutazione del quadro indiziario.
La Corte ha infine osservato che gli ulteriori rilievi difensivi, concernenti le posizioni dei coindagati in relazione all’intestazione fittizia e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, erano tardivi perché svolti solo con la memoria difensiva, ma ha ritenuto dirimente la sola sopravvenienza processuale dell’annullamento senza rinvio, sufficiente a fondare l’obbligo di rimotivazione. Ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà dell’indagata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 587 c.p.p. – Estensione dell'impugnazione