Pista ciclabile non è strada extraurbana secondaria: nessuna VIA (Cons. Stato n. 5517 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pista ciclabile non è sussumibile nella categoria delle strade extraurbane secondarie e non rientra pertanto tra i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli Allegati II-bis e IV al d.lgs. n. 152/2006. Il giudizio sull’impatto ambientale costituisce espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, non riducibile a mera valutazione tecnica, e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti o ai macroscopici difetti di istruttoria. L’Accordo di programma che assume natura di variante urbanistica prevale sugli strumenti di pianificazione comunale del traffico. La scelta del tracciato dell’opera pubblica resta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

I ricorrenti, nudo proprietario e usufruttuaria di un terreno in Comune di Bardolino, impugnavano davanti al TAR Veneto la delibera consiliare di ratifica dell’Accordo di programma tra Comune e la società affidataria, l’accordo stesso, la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, l’autorizzazione paesaggistica regionale e la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi. L’opera contestata è il lotto funzionale della ciclovia del Garda, che intercetta il mappale per soli quattro metri quadrati.

Il TAR respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese. Gli appellanti censuravano la sentenza sotto cinque profili, tra cui l’omessa VIA o screening, il contrasto con la pianificazione del traffico, l’irragionevolezza del tracciato, i profili paesaggistici e la mancata ostensione del quadro economico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto l’inammissibilità dell’intero ricorso per difetto di interesse: rientra nelle prerogative del proprietario e dell’usufruttuario contestare l’opera pubblica che incide, sia pure in misura modesta, sulla loro posizione giuridica soggettiva.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’Allegato II-bis al d.lgs. n. 152/2006 assoggetta a verifica le strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; l’Allegato IV richiama le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di lunghezza superiore a 1.500 metri. Le definizioni dell’art. 2 del codice della strada distinguono la strada extraurbana secondaria dalla strada urbana ciclabile e dall’itinerario ciclopedonale. Da qui la conclusione: la pista ciclabile non è riconducibile alla categoria delle strade extraurbane secondarie e non è soggetta a screening.

Il Collegio richiama il principio per cui il giudizio di impatto ambientale è espressione di amplissima discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5379 del 2020). Le valutazioni svolte in sede istruttoria e nella Conferenza di servizi risultano immuni dalle generiche censure.

Sul secondo motivo, l’Accordo di programma, adottato ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 della legge regionale veneta n. 11/2004, produce effetti di variante urbanistica e supera l’eventuale contrasto con gli strumenti comunali del traffico. Le doglianze sulla sicurezza stradale sono inammissibili per genericità.

Quanto alla scelta del tracciato, il Consiglio di Stato ribadisce che l’individuazione del percorso spetta all’Amministrazione, non emergendo profili di manifesta irragionevolezza. Sulle alberature, l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 ha già valutato i profili compensativi, e gli appellanti non dimostrano che l’abbattimento riguardi aree di loro proprietà. Infine, la mancata ostensione del quadro economico avrebbe potuto fondare una domanda di accesso documentale incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., non proposta, ma non inficia la legittimità degli atti. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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