Acquisto post-sequestro esclude la qualità di terzo estraneo (Cass. pen. Sez. 3 n. 10849 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca obbligatoria di cui all’art. 544-sexies cod. pen. trova applicazione, in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen., anche quando il proprietario dell’animale non sia l’imputato, salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato. La qualità di persona estranea al reato non va ricondotta a chiunque non sia autore o concorrente nel reato, ma solo a colui che non abbia tratto vantaggi o utilità dall’illecito e che sia in buona fede, cioè che non abbia potuto conoscere, con la diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti. Non può essere qualificato terzo estraneo al reato colui che abbia acquistato i diritti sui beni in un momento successivo all’avvenuto sequestro degli stessi.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina, quale giudice del dibattimento, aveva parzialmente respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’azienda zootecnica, comprendente capi di bestiame e mezzi agricoli, disposto a carico dell’imputato per i reati di cui agli artt. 727 e 544-ter cod. pen. Avverso tale provvedimento, la parte civile aveva proposto appello, rigettato dal Tribunale in qualità di giudice dell’appello cautelare. La ricorrente, che aveva acquistato parte dei beni con scrittura privata successiva al sequestro, lamentava la mancata restituzione degli animali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sull’erronea applicazione degli artt. 262, 263 e 321 cod. proc. pen., nonché sulla natura facoltativa della confisca. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che l’eventuale confisca degli animali non discende dall’art. 240 cod. pen., ma dalla specifica disciplina di cui all’art. 544-sexies cod. pen., che prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen.
La Corte ha quindi precisato la nozione di persona estranea al reato, richiamando il principio secondo cui tale qualità non spetta a chi abbia acquistato i beni in un momento successivo al sequestro. Tale circostanza rende non predicabile la condizione di terzo estraneo, poiché l’acquisto posteriore alla misura cautelare esclude che il soggetto sia entrato nella disponibilità del bene ignorando i vincoli che ne limitavano la circolazione.
Il mantenimento della misura cautelare è stato ritenuto pienamente giustificato, in quanto, in caso di condanna dell’imputato, gli animali dovrebbero essere comunque sottoposti a confisca obbligatoria. Quanto alla documentazione dei mezzi agricoli, la Corte ha osservato che la restituzione dei mezzi era già stata disposta e che l’eventuale inerzia nella consegna materiale della documentazione non richiede ulteriori misure giurisdizionali, potendo l’interessato rivolgersi al Pubblico ministero per l’attuazione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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