Resistenza a più pubblici ufficiali e lesioni aggravate: concorso formale e ufficiosità (Cass. pen. Sez. VI n. 35974 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio. Il riconoscimento del concorso impone l’aumento di pena e non consente di trattare le condotte plurime come un unico reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ai fini della procedibilità, l’art. 582, comma 2, cod. pen. rende le lesioni personali lievi procedibili d’ufficio quando ricorra una delle aggravanti previste dagli artt. 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, richiamante l’art. 576, primo comma, n. 1), cod. pen., che a sua volta rinvia all’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. La contestazione che richiami tale catena di rinvii è idonea a fondare la procedibilità d’ufficio. Il proscioglimento per difetto di querela su un reato d’ufficio è annullabile con rinvio al giudice dell’appello, quando la sentenza di condanna riguardi un reato punito con pena superiore al limite della citazione diretta e l’impugnazione investa il proscioglimento e non la sola pena sostitutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, all’esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso ai danni di due appartenenti all’Arma dei Carabinieri, e nel contempo dichiarava non doversi procedere per il reato di lesioni personali aggravate, per difetto di querela, escludendo la procedibilità d’ufficio.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna proponeva ricorso, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 81 e 337 cod. pen., per non avere il Tribunale riconosciuto il concorso formale pur in presenza di resistenza in danno di entrambi i militari, e con un secondo motivo la violazione di legge sulla ritenuta procedibilità a querela delle lesioni, non avendo il giudice considerato il riferimento all’aggravante dell’art. 585 cod. pen. in relazione al nesso teleologico.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso sotto entrambi i profili. Sul primo motivo richiama la giurisprudenza secondo cui integra concorso formale, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali (Sez. Un. n. 40981 del 22.02.2018).
Sul piano fattuale il Tribunale aveva descritto condotte di resistenza ai danni di entrambi i militari, uno colpito con un calcio al volto e l’altro con un morso alle mani. Le condotte sono dunque duplici e il mancato riconoscimento del concorso ha impedito di applicare l’aumento di pena: erronea è quindi la configurazione di un unico reato di resistenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte qualifica come palese errore di diritto l’affermazione secondo cui l’aggravante del nesso teleologico non determinerebbe la procedibilità d’ufficio. L’art. 582, comma 2, cod. pen. richiama, tra le altre, le aggravanti dell’art. 585 cod. pen.; questo prevede l’aumento fino alla metà in presenza delle circostanze dell’art. 576 cod. pen., il cui primo comma, n. 1), indica proprio l’art. 61, n. 2, cod. pen.
La catena di rinvii normativi rende quindi la fattispecie procedibile d’ufficio, e l’imputazione la conteneva espressamente (per una fattispecie similare, Sez. II n. 22081 del 03.07.2020). Accertata la fondatezza, la Corte individua il giudice del rinvio nella Corte di appello di Bologna: le lesioni aggravate sono perseguibili d’ufficio e punibili con pena massima di quattro anni e sei mesi, superiore al limite dei quattro anni previsto per la citazione diretta dall’art. 550, comma 1, cod. proc. pen.
Il richiamo all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che esclude l’appellabilità delle condanne con la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non muta la conclusione: l’impugnazione investe il proscioglimento sulle lesioni, non la condanna, e ciò determina di per sé la possibilità di appello. La sentenza è quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello