Astensione difensore senza comunicazione non obbliga la cancelleria (Cass. pen. Sez. 3 n. 6132 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il difensore di fiducia non sia comparso in udienza e abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all’astensione collettiva, non è dovuta alcuna comunicazione allo stesso della data di rinvio fissata dal giudice, qualora il difensore d’ufficio, nominato in sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., abbia a sua volta dichiarato di aderire all’astensione: è sufficiente l’avviso orale reso al sostituto processuale, che esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa. Ne consegue l’irrilevanza delle informazioni, asseritamente erronee, assunte direttamente dal difensore di fiducia presso la cancelleria. L’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con le pene accessorie e la confisca diretta e per equivalente del profitto. La Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione, confermando la condanna.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione del difensore di fiducia ad alcune udienze, a causa dell’astensione collettiva e delle erronee informazioni ricevute in cancelleria; con il secondo motivo, un vizio di motivazione in ordine alla determinazione dei ricavi e del reddito imponibile, non essendo state dedotte le passività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente valutato la manifesta infondatezza del primo motivo. Con riferimento al consolidato principio per cui, in caso di astensione del difensore di fiducia e di adesione all’astensione da parte del difensore d’ufficio nominato in sostituzione, l’avviso della data di rinvio è validamente reso a quest’ultimo, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione a carico della cancelleria, il Collegio ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 34474 del 2019 e, in senso conforme, Sez. 6, n. 20398 del 2014.
La Corte ha inoltre precisato che, alla luce del carattere non giustificato dell’assenza del difensore, risultavano corrette la revoca dell’ammissione dei testi della difesa, decaduta per la mancata comparizione, e il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, formulata in modo generico e senza l’illustrazione delle ragioni di indispensabilità delle prove. Quanto al secondo motivo, il Collegio ne ha rilevato la manifesta infondatezza e la genericità, essendo la censura volta a contestare la ricostruzione dell’ammontare dei ricavi e delle imposte, pervenuta in modo logico sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, senza che fosse stata chiarita l’incidenza dei debiti su ricavi e reddito d’impresa.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l’inammissibilità originaria esclude il rilievo di un’eventuale prescrizione successiva alla sentenza di secondo grado, impedendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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