Confisca obbligatoria del profitto anche per l’Irpef evasa determinata in sentenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 6133 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca del profitto dei reati tributari, disciplinata dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ha carattere obbligatorio e va sempre ordinata in caso di condanna, senza margini di discrezionalità per il giudice. Tale obbligatorietà comporta il correlato dovere del giudice di accertare l’ammontare dell’imposta evasa e del profitto del reato, anche al fine di verificare il superamento delle soglie di punibilità, utilizzando gli elementi disponibili e compiendo gli accertamenti necessari in caso di insufficienza. È illegittima la sentenza che ometta la confisca per un’imposta evasa il cui ammontare sia stato tuttavia determinato nella stessa pronuncia e per la quale sia stato ritenuto il superamento delle soglie di punibilità, essendo irrilevante l’eventuale mancanza di elementi sui costi sostenuti.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia condannava l’imputato alla pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con le relative pene accessorie. Il giudice di primo grado disponeva la confisca del profitto fino a concorrenza della somma di 313.098,62 euro, limitatamente all’Iva evasa, escludendo analoga statuizione per l’Irpef non versata, in ragione della mancata determinazione dei costi sostenuti negli anni d’imposta rilevanti.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione per non aver il Tribunale disposto la confisca anche per l’Irpef evasa, il cui ammontare era stato indicato in sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che la confisca del profitto per i delitti tributari è una statuizione obbligatoria, non essendo rimessa ad alcuna valutazione discrezionale del giudice, che deve sempre ordinarla in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Da tale natura cogente discende l’obbligo per il giudice di accertare, anche per verificare il superamento delle soglie di punibilità, l’ammontare dell’imposta evasa e del profitto del reato per cui è intervenuta condanna, sulla base degli elementi disponibili e compiendo gli accertamenti necessari in caso di insufficienza.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva omesso la confisca con riferimento all’Irpef, giustificando l’omissione con la mancanza di elementi sui costi sostenuti; tuttavia, la stessa sentenza aveva indicato l’ammontare dell’imposta evasa per gli anni 2016 e 2017 e ritenuto sussistente la responsabilità anche in relazione a tali violazioni.

La Corte ha quindi concluso per l’irrilevanza degli elementi relativi ai costi d’impresa, a fronte dell’avvenuta determinazione dell’imposta evasa, dichiarando l’illegittimità dell’omissione statuizione.

La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, e non alla corte d’appello, in ragione dei limiti generali di appellabilità del pubblico ministero di cui all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., secondo il principio richiamato da Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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