Omessa notifica al difensore di fiducia e nullità assoluta in appello (Cass. pen. Sez. V n. 39795 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. La nullità non è esclusa dalla notifica eseguita al difensore d’ufficio né dalla presenza in udienza di un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. L’insegnamento conserva validità anche nel giudizio di appello svolto in forma non partecipata nel vigore della disciplina emergenziale, poiché solo la conoscenza della data dell’udienza consente al difensore di fiducia e all’imputato di esercitare le facoltà che incidono sul diritto di difesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21.02.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato agli amministratori di diritto di una società dichiarata fallita nel maggio 2015.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza di secondo grado. Il decreto di fissazione dell’udienza e le conclusioni del Procuratore generale erano stati notificati a un difensore omonimo, con sede e PEC diverse da quelle del difensore di fiducia, impedendo all’imputato di essere rappresentato dal proprio difensore di fiducia. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha qualificato la questione come di ordine processuale, precisando che, di fronte a una censura di tal genere, il giudice di legittimità è chiamato a controllare i presupposti della decisione anche accedendo agli atti, quale che sia la giustificazione offerta dal giudice di merito. Richiama sul punto Sez. V n. 19970 del 2019, Sez. V n. 17979 del 2013 e Sez. V n. 15124 del 2002.
Dall’esame degli atti è emerso che l’avviso di fissazione dell’udienza di appello era stato trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’atto di nomina del difensore di fiducia. Al medesimo indirizzo errato erano state inviate anche le conclusioni del Procuratore generale per l’udienza del 21.02.2025, celebrata con rito cartolare.
Si è così verificata una violazione di legge che determina la nullità della sentenza di secondo grado: il giudizio si è svolto in assenza dell’imputato e del difensore di fiducia, senza che questi fossero informati della data di celebrazione. La Corte richiama la propria espressione più autorevole (Sez. Un. n. 24630 del 2015), secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta, a nulla rilevando la notifica al difensore d’ufficio o la presenza di un sostituto. La notifica irrituale, in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto, dà vita a nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., come affermato da Sez. V n. 27546 del 2023.
Tale principio mantiene validità anche nel giudizio di appello svolto in forma non partecipata nel vigore della disciplina pandemica, applicabile agli appelli proposti fino al 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, e delle proroghe introdotte dagli artt. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022 e 11, comma 7, del d.l. n. 215 del 2023, convertito dalla legge n. 18 del 2024. Pur non essendo necessaria la presenza fisica dei difensori, per esercitare le facoltà di richiesta della discussione orale o di comparizione dell’imputato è indispensabile che difensore e imputato siano resi edotti della data dell’udienza.
Il ricorso è pertanto fondato: la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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