Autotutela edilizia, termine e azione di accertamento elusiva della decadenza (TAR Toscana n. 866 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autotutela su titoli edilizi è legittimo quando, alla data di adozione, è già spirato il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non ricorrono i presupposti per l’annullamento doveroso e manca un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli atti ampliativi, prevalente sull’affidamento del destinatario. Nel processo amministrativo l’azione di accertamento autonomo è ammessa solo quando, mancando il provvedimento da impugnare, essa sia indispensabile per la soddisfazione della pretesa sostanziale: non può essere utilizzata per conseguire gli effetti dell’annullamento senza rispettare il termine decadenziale. La vicinitas non basta, da sola, a dimostrare l’interesse al ricorso avverso un titolo edilizio, occorrendo un pregiudizio specifico, attuale e concreto. Le azioni possessorie di reintegrazione e manutenzione vanno proposte, a pena di decadenza, entro l’anno dallo spoglio o dalla molestia.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di immobili antistanti un comprensorio interessato da un intervento edilizio attuato da una società in località Monsanto, ha impugnato il progetto unitario convenzionato e i permessi di costruire rilasciati nel 2015 e nel 2017, oltre alla classificazione urbanistica dell’area, dolendosi anche della lesione dei propri diritti reali e del possesso sulla strada vicinale limitrofa.
Dopo l’ostensione delle pratiche edilizie, il ricorrente ha presentato plurime istanze di riesame ed esposti; il Comune li ha archiviati con nota del 24 luglio 2020. Da qui il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti avverso un successivo permesso di costruire del 2022 e da domande di accertamento, declaratoria di decadenza dei titoli, reintegra nel possesso e riduzione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’impugnazione del diniego di autotutela. Richiamato l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Tribunale ne individua i presupposti: illegittimità originaria dell’atto, mancato decorso del termine perentorio e interesse pubblico specifico da comparare con gli interessi dei destinatari. Le ultime due condizioni tutelano l’affidamento e la certezza degli effetti giuridici.
Nel caso concreto, alla data del provvedimento impugnato era già scaduto il termine di diciotto mesi, vigente ratione temporis, per annullare il progetto unitario e i permessi del 2015 e del 2017. Non sono emersi elementi per applicare la proroga prevista per i titoli conseguiti mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci. Il Comune ha inoltre dato conto dell’assenza di un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, con valutazione ritenuta condivisibile. Il ricorrente non ha contestato specificamente né il decorso del termine né l’insussistenza di interessi prevalenti: il diniego di autotutela è quindi legittimo.
Quanto all’azione di accertamento, il Tribunale ribadisce il principio di Consiglio di Stato, A.P., 20.07.2011, n. 15, richiamando anche Cons. Stato Sez. V, 15.03.2024, n. 2508: l’accertamento autonomo è consentito solo se indispensabile e non può sostituire l’impugnazione nel termine. Poiché il ricorrente ha avuto piena conoscenza dei titoli con l’ostensione del 26.11.2019, il ricorso andava notificato entro sessanta giorni, o centottanta per le censure di nullità; la notifica del 12 ottobre 2020 è tardiva. L’azione di accertamento è pertanto inammissibile, non potendo eludere i termini degli artt. 29 e 41 c.p.a. senza scardinare la centralità dell’azione di annullamento.
I motivi aggiunti avverso il permesso di costruire del 2022 sono inammissibili: la vicinitas non dimostra da sola l’interesse, e il ricorrente non ha provato un pregiudizio specifico derivante dal modesto intervento di completamento delle opere già eseguite.
Infine, le azioni possessorie sono tardive: i lavori erano iniziati nell’agosto 2015, mentre il ricorso è stato notificato il 12 ottobre 2020, ben oltre l’anno previsto dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ. Le spese sono compensate per la problematicità delle questioni.
Nota della Redazione
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