Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel silenzio dell’amministrazione (TAR Calabria n. 1390 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. si accoglie quando il titolo giudiziale è divenuto irrevocabile, la parte ha presentato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine semestrale, e l’amministrazione non provi, come è suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento ritualmente notificato. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di perdurante inerzia, sono eseguite dal Commissario ad acta nel termine assegnato, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto di condanna emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, del 18.9.2019, divenuto irrevocabile, nella parte in cui dispone il pagamento di € 4.050,00 oltre interessi legali dal deposito della domanda, a titolo di danno non patrimoniale e spese in distrazione.

Il titolo risulta notificato all’Avvocatura distrettuale il 4.10.2019. Parte ricorrente chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo. Il Ministero intimato, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, la medesima disposizione come novellata dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto: la penalità di mora si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario.

Quanto alle spese, liquidate in € 552,00 oltre spese generali, IVA e CPA sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), il Tribunale stabilisce che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di sessanta giorni, vi provveda il Commissario ad acta. La soluzione è sorretta dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, da ragioni di economia processuale e dal richiamo all’art. 95 cod. proc. civ. e all’art. 510 cod. proc. civ. in tema di espropriazione forzata. Il ricorso è quindi accolto, con nomina sin d’ora del Commissario per il caso di persistente inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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