Consegna dell’opera all’incaricato del committente e liberazione dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. II n. 25707 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La consegna dell’opera dovuta dall’appaltatore costituisce atto puramente materiale, che si realizza mediante la messa a disposizione del bene in favore del committente o di un suo incaricato. Ove il committente abbia indicato un terzo per il ritiro, la consegna a quest’ultimo libera l’appaltatore dagli obblighi di consegna e di custodia, non essendo configurabile alcuno scioglimento del contratto per effetto della dichiarazione del terzo. La consegna può precedere l’accettazione dell’opera, sempre che le parti ne convengano l’anticipazione o il committente si riservi la verifica successiva. Il vizio di motivazione apparente è denunciabile solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Una società appaltatrice vendeva e montava una gru su un automezzo di proprietà della committente, emettendo fattura per il corrispettivo. La committente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna. Il Tribunale, con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., revocava il decreto e condannava la committente al pagamento della somma ingiunta.

La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, ritenendo che la consegna fosse avvenuta presso la concessionaria indicata dalla stessa committente e che l’inerzia di quest’ultima nel ritirare il mezzo, protrattasi fino al furto, escludesse il diritto alla penale e alla restituzione per equivalente. La committente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude che la sopravvenuta liquidazione giudiziale della ricorrente determini l’interruzione del giudizio di legittimità. Il processo di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio, sicché non vi trovano applicazione le cause di interruzione previste in via generale.

Sul primo motivo, la Corte nega la violazione dell’art. 1372 c.c., poiché la sentenza impugnata non configura alcuno scioglimento del contratto: la liberazione dell’appaltatrice è stata desunta dalla consegna del mezzo al terzo indicato dalla committente e dalla comunicazione con cui il terzo aveva rappresentato l’intendimento della committente di ritirare direttamente il bene. Né è ravvisabile una violazione dell’art. 1665 c.c.: la questione devoluta in appello atteneva all’adempimento dell’obbligo di consegna, non all’accettazione dell’opera previa verifica.

La Corte richiama il principio per cui la consegna, pur precedendo di regola l’accettazione, può avvenire prima di questa su accordo delle parti e può essere effettuata al committente o a un suo incaricato, trattandosi di atto materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene (cfr. Cass. n. 34536/2025). Nella specie la consegna era avvenuta su richiesta della committente e la successiva inerzia di questa, protratta per quasi due anni, è stata letta come scelta sintomatica del suo atteggiamento complessivo.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per la ricorrenza della decisione c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012: la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, ciò che non è avvenuto.

Il terzo motivo è respinto sul rilievo che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). La motivazione impugnata supera tale soglia e la prima contraddizione dedotta richiede un confronto con le risultanze istruttorie, non consentito. Il quarto motivo è inammissibile: la doglianza investe la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione riservata al giudice di merito, non l’interpretazione della norma. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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