Revocazione per errore di fatto: valutazione della notifica esclusa (Cass. civ. Sez. II n. 20982 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Ne consegue che l’apprezzamento giuridico compiuto dalla Corte sull’esito negativo della notificazione e sull’imputabilità della negligenza alla parte notificante sfugge al perimetro della revocazione e non integra errore di fatto.

Il Fatto

Con ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ., il Tribunale di Treviso condannò la ricorrente a corrispondere alla società intimata una somma a saldo di un appalto di lavori di finitura di opere edili. La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello della ricorrente, ridusse la condanna alle spese e confermò nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello la ricorrente propose ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 3208/2024. La ricorrente ha quindi impugnato per revocazione quella ordinanza, deducendo un errore di fatto sulla validità della notifica del ricorso, eseguita nell’ultimo giorno utile e restituita per irreperibilità del destinatario.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di revocazione denuncia l’errore di fatto ex artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che il ricorso per cassazione, notificato in duplice copia presso il domicilio eletto dalla società in appello, recava sulle buste la parte destinataria, i procuratori e il domicilio preceduto dall’acronimo “c/o”. La prima notifica fu però restituita per irreperibilità del destinatario e solo la seconda, riavviata dopo la scadenza del termine, andò a buon fine.

La Corte muove dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 20013 del 19.07.2024, che ha ribadito i limiti dell’errore revocatorio: percezione erronea di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; esclusione dell’attività interpretativa e valutativa; evidenza assoluta e immediata rilevabilità; essenzialità e decisività; riferibilità ai soli atti interni al giudizio di cassazione.

Su questa base la Corte rileva che l’ordinanza revocanda non è viziata da errore di fatto. Essa ha puntualmente ricostruito e correttamente interpretato i fatti processuali relativi all’iter della notificazione. Ha preso atto del dato certo e inconfutabile che la notificazione non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e ha ricondotto tale esito alla negligenza della ricorrente, che non aveva indicato sugli atti da notificare il nome del domiciliatario della società appellata.

Quell’omissione, osserva la Corte, ha impedito al soggetto incaricato della consegna di perfezionare la notifica. A fronte della negligenza della parte notificante, è divenuto impossibile rimediare con la seconda notificazione, inutilmente perfezionata quando il termine per proporre ricorso era ormai scaduto. Il ragionamento dell’ordinanza impugnata costituisce dunque un apprezzamento giuridico che sfugge al perimetro della revocazione.

Il ricorso per revocazione è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, non avendo la società intimata partecipato al giudizio. La Corte dichiara infine sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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