Ne bis in idem cautelare e reati associativi: confronto tra incolpazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 25249 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ne bis in idem cautelare rispetto al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il giudice della cautela, investito dell’eccezione, deve confrontare le due incolpazioni cautelari e non il dato letterale dell’imputazione formulata nel processo principale. Irrilevante è la modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero in udienza preliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate fino alla sentenza di primo grado, che ex art. 300 cod. proc. pen. esplica efficacia anche sul procedimento cautelare. Ove il tribunale non disponga degli atti del diverso procedimento, deve acquisirli. Il giudizio di identità va condotto secondo il criterio dell’identità storico-naturalistica del fatto, verificando in concreto se la seconda incolpazione riguardi un segmento temporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condotta partecipativa permanente, o sia solo una diversa veste formale del medesimo fatto già coperto dal primo titolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, con ordinanza del 30.01.2026 aveva accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di custodia in carcere, applicando la misura. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento al reato associativo: per i medesimi fatti era già stata emessa misura cautelare in altro procedimento, con imputazione associativa poi modificata dal pubblico ministero in udienza preliminare quanto al tempo di consumazione. Il secondo motivo verteva sulla mancanza di gravità indiziaria, sull’erronea qualificazione dei fatti e sull’insussistenza e inattualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo fondata la censura, e dichiara assorbiti i rimanenti profili, osservando che la questione relativa al reato associativo refluisce comunque sulle esigenze cautelari sotto il profilo della gravità complessiva del fatto.
Il Tribunale del riesame, secondo la Corte, è incorso in un errore di tipo metodologico. A fronte di un’eccezione di ne bis in idem cautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale dell’incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari — sulla prima essendosi consolidato il c.d. giudicato cautelare — per stabilire l’ambito di estensione spaziale e cronologica delle due associazioni. Se il tribunale non aveva la disponibilità degli atti del diverso procedimento, avrebbe dovuto acquisirli.
La Corte afferma che rileva l’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, e non la modifica dell’imputazione operata in udienza preliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale fino alla sentenza di primo grado, che invece, a norma dell’art. 300 cod. proc. pen., esplica efficacia anche sul procedimento cautelare. Il giudice del rinvio dovrà quindi partire dal criterio dell’identità storico-naturalistica del fatto: il “medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona, secondo il criterio fissato da Sez. U. n. 34655 del 28.06.2005, Donati e ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200/2016.
Nei reati associativi la verifica deve essere ancora più concreta: non basta che si tratti di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali segmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva o una diversa organizzazione. Occorre valutare gli indici materiali: identità o differenza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale, sfera di interessi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale successione tra sodalizi. Non sono decisivi, da soli, i mutamenti nei ruoli individuali, il diverso numero dei partecipi o una difformità temporale solo parziale. La Corte annulla pertanto l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, Sezione Riesame.
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Nota della Redazione
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