Passaggio in giudicato della condanna ed esaurimento del rapporto cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 34250 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna determina il definitivo esaurimento del rapporto cautelare e fa venir meno qualsiasi interesse giuridicamente apprezzabile alla coltivazione di questioni afferenti alla misura coercitiva applicata. Ne consegue che ogni doglianza sulla legittimità della custodia, comprese quelle sulla decorrenza o sulla scadenza dei termini di durata massima, resta assorbita dall’intervenuta irrevocabilità della decisione e non può più trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio opera anche quando la sopravvenienza si verifichi nel corso del giudizio di cassazione, salvo che l’interessato prospetti uno specifico interesse alla pronuncia ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. La declaratoria di inammissibilità per causa sopravvenuta non giustifica la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in sede di rinvio, con sentenza del 30 ottobre 2025 della Corte di appello, nel cui ambito è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti oggetto di quella pronuncia e quelli già oggetto di precedenti condanne definitive.

Sulla base di tale rideterminazione, la difesa ha chiesto il computo unitario dei periodi di custodia cautelare sofferti per i fatti unificati dalla continuazione, sostenendo che il loro cumulo con la carcerazione in atto avrebbe superato il termine massimo di custodia. La Corte di appello ha respinto l’istanza; il Tribunale, in funzione di Giudice dell’appello cautelare, ha confermato il rigetto. Da qui il ricorso per cassazione, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 125, 300, comma 4, 303 e 657 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il dato dirimente non è di merito, ma processuale: nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza con cui questa stessa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna, con conseguente passaggio in giudicato della decisione.

Tale irrevocabilità determina il definitivo esaurimento del rapporto cautelare e, con esso, il venir meno di qualsiasi interesse giuridicamente apprezzabile alla coltivazione di questioni relative alla misura coercitiva precedentemente applicata. Tutte le doglianze concernenti la legittimità della custodia, incluse quelle sulla decorrenza e sulla scadenza dei termini di durata massima, restano assorbite e non possono più trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 7931 del 16/12/2010 – dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01, rilevando che non è stato prospettato personalmente dall’interessato uno specifico interesse a coltivare l’impugnazione in vista di una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

La Corte precisa infine che la causa di inammissibilità trae origine da una sopravvenienza verificatasi nel corso del giudizio di legittimità e resta estranea a ogni profilo di originaria inammissibilità dell’impugnazione. Per tale ragione non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo ravvisabile alcuna impropria instaurazione del rapporto processuale né alcun addebito correlabile all’esercizio del diritto di ricorso.

Viene disposta la trasmissione di copia del provvedimento, dal quale non consegue la rimessione in libertà, al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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