Cass. pen. Sez. VI n. 37276/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37276/2026 (R.G. 21741/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:

SENTENZA

preeenta prow omettere le (:ì~neraJità.

O a fichle8ta di parte avverso l’ordinanza del 21/05/2026 del TRIB. LIBERTA’ di Benevento Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno’ Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la conversione del sequestro probatorio del telefono cellulare in uso all’indagato, sottoposto a procedimento per il reato di cui all’art. 572, commi l, 2 e 5, cod. pen., in sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche in funzione della confisca prevista dall’art. 572-bis cod. peno 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, deducendo l’integrale mancanza di motivazione sia in ordine al fumus commissi delicti del reato di maltrattamenti, ritenuto sul solo presupposto della correttezza della contestazione formulata nell’imputazione provvisoria, sia con riguardo al periculum in mora, che il Tribunale avrebbe desunto mediante un mero richiamo contenuto provvedimento sottoposto riesame, apoditticamente reputato immune da censure, senza confrontarsi con rilievi difensivi formulati nell’interesse dell’indagato.

In particolare, secondo la difesa, quanto a tale ultimo profilo, la motivazione del Tribunale avrebbe fatto leva, da un lato, su ulteriori condotte che il ricorrente avrebbe asserita mente posto in essere, senza tuttavia precisarne il contenuto; dall’altro, sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 572-bis cod. peno Quest’ultimo assunto sarebbe erroneo, poiché tanto la coabitazione con la persona offesa quanto la consumazione dei maltrattamenti sarebbero cessate prima dell’entrata in vigore della disposizione. Difetterebbe, inoltre, ogni motivazione in ordine alle ragioni idonee a giustificare l’anticipazione dell’ablazione mediante l’adozione del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati e deve essere accolto con riguardo al denunciato difetto di motivazione in ordine al periculum in mora.

2. La censura relativa al fumus commissi delicti è inammissibile. Il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto dell’esistenza di un percorso motivazionale volto a sostenere la configurabilità del reato posto a fondamento del sequestro. La concisione della relativa argomentazione trova, del resto, giustificazione nell’assenza di specifici rilievi formulati sul punto con la richiesta di riesame.

3. È parimenti inammissibile la censura con la quale si contesta l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 572-bi’s cod. peno La contestazione provvisoria concerne, pacificamente, condotte indicate come permanenti sino all’attualità, commesse anche successivamente all’entrata in vigore della disposizione richiamata. Per converso, la deduzione difensiva secondo cui la coabitazione sarebbe cessata in epoca anteriore, con conseguente consumazione dei maltrattamenti prima dell’entrata in vigore della norma citata, oltre a essere meramente assertiva, postula un accertamento di fatto incompatibile con i limiti del sindacato devoluto in materia di cautela reale.

4. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto all’adempimento dell’onere motivazionale concernente il periculum in mora, sia che si consideri il sequestro nella sua funzione impeditiva, sia che l’intervento cautelare venga apprezzato quale anticipazione della confisca obbligatoria oggi prevista, per il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., dall’art. 572-bis cod. peno in relazione ai «beni, ivi compresi [ … ] i telefoni cellulari che risultino essere stati utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione del reato», ipotesi parimenti evocata dai giudici della cautela.

4.1. Come chiarito, in motivazione, dalla sentenza “Ellade” delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959 del 24 giugno 2021), i moduli argomentativi richiesti nelle due ipotesi sopra indicate devono essere differenti, poiché, diversamente, verrebbe meno la distinzione tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 321 cod. proc. peno Con riguardo al sequestro impeditivo, il giudice è tenuto a illustrare la concreta possibilità che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Nel caso, invece, del sequestro disposto in funzione della confisca, grava sul giudice della cautela l’onere di indicare le ragioni per le quali, prima dell’adozione dell’ablazione definitiva, il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

Ciò che rileva nella specie è che le Sezioni Unite “Ellade”, nel rimarcare il differente contenuto dei due moduli motivazionali, hanno tuttavia affermato che l’obbligo di motivazione relativo al periculum in mora riguarda ogni sequestro, compreso quello strumentale a confische obbligatorie.

5. L’ordinanza impugnata riproduce, con riguardo a tali profili, i vizi argomentativi già riscontrabili nel provvedimento di sequestro sottoposto a riesame.

5.1. Il Tribunale, infatti, si limita a fare un richiamo generico al provvedimento impugnato, valorizzando una supposta reiterazione, sia pure indiretta, di condotte analoghe a quelle denunciate dalla persona offesa, che il ricorrente avrebbe asseritamente posto in essere dopo l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare personale. Non ne risulta, tuttavia, precisato il contenuto, né appare illustrata la concreta incidenza delle stesse sotto il profilo dell’aggravamento o della protrazione della condotta contestata, ovvero la specifica rilevanza ai fini del rischio di recidiva nella medesima fattispecie criminosa o in reati analoghi. Ne consegue la conferma del carattere apodittico o, comunque, meramente apparente dell’argomentazione, vizio che inficia, a monte, il decreto sottoposto a riesame e, per derivazione, l’ordinanza impugnata con il ricorso, sotto il profilo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per l’integrale mancanza della necessaria motivazione su un elemento costitutivo dell’intervento cautelare adottato.

5.2. Quanto al sequestro funzionale ad anticipare gli effetti della futura confisca obbligatoria, il Tribunale, non diversamente dal giudice della cautela, si è limitato a richiamare la confiscabilità obbligatoria del telefono cellulare sequestrato. Tale rilievo, per quanto già osservato, non esonerava tuttavia dall’onere di indicare le ragioni, distinte da quelle proprie del sequestro impeditivo, che avrebbero giustificato, nel caso concreto, l’anticipazione della futura ablazione. Anche sotto tale profilo ricorre, pertanto, un difetto integrale di motivazione, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, annullando il provvedimento impugnato altresì con riguardo a tale distinta funzione del vincolo cautelare. Da tali considerazioni consegue la decisione di cui al dispositivo. P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonchè il decreto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Benevento in data 29 aprile 2026, disponendo la restituzione del telefono cellulare in sequestro in favore dell’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.

Così è deciso, 10/09/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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