Cass. pen. Sez. VI n. 37282/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37282/2026 (R.G. 24917/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno nel procedimento nei confronti di avverso l’ordinanza del 01/07/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del primo luglio 2026 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno non ha convalidato l’arresto di quanto non operato nella flagranza del reato di cui all’art. 314 cod. peno 2. Avverso l’anzidetta ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 382 cod. proc. peno e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha dedotto che l’arresto era stato eseguito in stato di flagranza o, quanto meno, di quasi flagranza, sul rilievo che gli operanti della Polizia giudiziaria di Livorno erano intervenuti dopo avere constatato che l’indagato aveva rifornito la propria autovettura mediante l’impiego di una carta di pagamento in dotazione alla Provincia di Livorno, ente alle cui dipendenze egli prestava servizio, destinata in via esclusiva al rifornimento dei mezzi istituzionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. In sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., è chiamato ad accertare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’iniziativa della polizia giudiziaria, mediante un controllo di ragionevolezza dell’operato degli agenti con riguardo allo stato di flagranza o di quasi flagranza e all’astratta configurabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. peno Ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., la quasi flagranza ricorre quando, subito dopo il reato, l’indiziato sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima. In quest’ultima ipotesi non è necessaria la diretta percezione della condotta criminosa, ma occorre che chi procede all’arresto abbia l’immediata e autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 – 01). La verifica del giudice non investe, invece, né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione di misure coercitive, né l’accertamento della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 – 01; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01).
Nel caso in esame, il Giudice ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la convalida, poiché gli elementi percepiti dagli operanti non consentivano di stabilire, in termini di inequivoca immediatezza, che il rifornimento effettuato dall’indagato il 29 giugno 2026 fosse stato pagato mediante la carta carburante in dotazione alla Provincia di Livorno. Dalla stessa ordinanza risulta, infatti, che l’indagato fu osservato mentre riforniva la propria autovettura e riempiva alcune taniche; non risulta, tuttavia, operanti avessero visto utilizzare carta carburante dell’amministrazione provinciale, né che avessero acquisito nell’immediatezza elementi documentali idonei a ricondurre a tale strumento di pagamento proprio rifornimento appena effettuato. elementi allora disponibili permettevano, pertanto, di escludere che il pagamento fosse avvenuto in contanti o mediante altro strumento riferibile all’indagato e, conseguentemente, non integravano cose o tracce univocamente rivelatrici della commissione del reato immediatamente prima.
Né può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui la legittimità dell’arresto sarebbe desumibile dal più ampio contesto investigativo o da elementi acquisiti soltanto in epoca successiva.
Secondo il principio affermato da questa Corte, il giudice della convalida deve formulare una valutazione ex ante, riferita alla situazione concretamente percepita dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto, senza poter attribuire rilievo a elementi non ancora conosciuti dagli operanti e successivamente emersi (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, P.M. in proc. Barnaba, Rv. 266930 – 01). Ne consegue che gli ulteriori sviluppi investigativi, pur eventualmente idonei a rafforzare il quadro indiziario o a giustificare l’adozione di misure cautelari, non possono integrare retroattivamente una situazione di flagranza o di quasi flagranza insussistente al momento della privazione della libertà personale. L’ordinanza impugnata risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati e il ricorso deve essere rigettato.
3. AI rigetto del ricorso non consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di Parte pubblica ricorrente.
Rigetta il ricorso.
Così deciso 1’8 ottobre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 382 c.p.p. – Stato di flagranza
- Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso