Il rifiuto di ricevere l’atto notificato ne equivale a consegna (Cass. pen. Sez. 7 n. 6595 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l’atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica. Tale comportamento equivale alla consegna dell’atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall’art. 157, comma settimo, cod. proc. pen.. Il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite per la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, si applica anche quando la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne aveva confermato la condanna per diffamazione. Con l’unico motivo di ricorso, pur richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente denunciava la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, deducendo l’irrituale notifica del decreto di citazione a giudizio e la conseguente erronea dichiarazione di assenza. La difesa assumeva che non constasse alcuna cartolina postale recante la notifica né altri atti dell’ufficiale postale dimostrativi del compimento degli avvisi o del mancato ritiro dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rilevando che il vizio denunciato consentiva il diretto accesso agli atti, ha verificato che all’udienza dell’11 giugno 2018 era stata disposta la rinnovazione della notifica della vocatio in ius per l’udienza del 3 dicembre 2018. Dalla annotazione di servizio della Polizia di Stato emergeva che il ricorrente aveva dichiarato di non voler accettare gli atti, rifiutandone la copia.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 155 del 2012, secondo cui la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l’atto dopo averne preso cognizione del contenuto. Tale comportamento equivale alla consegna, senza necessità di procedere alle ricerche di cui all’art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. La Corte ha precisato che il principio deve applicarsi anche alla fattispecie in esame, in cui la notifica era stata eseguita dalla polizia giudiziaria.
Quanto all’assunto difensivo secondo cui l’annotazione di servizio non avrebbe potuto rilevare perché non depositata nel primo grado di giudizio, la Corte lo ha ritenuto sfornito di sostegno normativo, osservando che nulla ostava alla sua acquisizione per valutare la ritualità della citazione.
La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, quando è sottoposta al vaglio la correttezza di una decisione in rito, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione. In presenza di una censura di carattere processuale, la Corte può prescindere dalla motivazione del giudice a quo e, accedendo agli atti, valutare la correttezza in diritto della decisione adottata. Tale controllo può avvenire anche quando la decisione non sia stata correttamente giustificata o lo sia solo a posteriori.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.