Il condomino danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del condominio (Arbitro Assicurativo n. 709 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo danneggiato è estraneo al rapporto assicurativo e non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge. La facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo, prevista dall’art. 1917, secondo comma, cod. civ., non muta i soggetti del rapporto, che restano l’assicuratore e l’assicurato. Il condomino che, in forza dell’art. 3.1 delle CGA, è considerato terzo quando subisce il danno da condotta del condominio o di altro condomino, non acquista per ciò solo la legittimazione ad attivare la polizza. Il ricorso del danneggiato che pretenda la prestazione assicurativa in via diretta è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione.
Il Fatto
Il ricorrente, con ricorso del 17 febbraio 2026, preceduto da reclamo del 2 gennaio 2026, espone che la propria autovettura era stata danneggiata da schizzi di vernice provenienti dal balcone di un condomino, il quale stava tinteggiando le ringhiere senza avvisare il condominio. Il sinistro era stato denunciato all’impresa che aveva stipulato con il condominio una polizza comprensiva della responsabilità civile verso terzi. L’impresa aveva negato l’indennizzo rilevando l’assenza di una denuncia di assunzione di responsabilità da parte del condomino indicato come responsabile.
L’impresa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente agiva quale terzo danneggiato, privo di azione diretta contro l’assicuratore. Ha aggiunto che la garanzia di cui all’art. 3.4.5 delle CGA opererebbe a secondo rischio, presupponendo la verifica dell’assenza di altra copertura personale del responsabile, verifica non possibile per il mancato riscontro di quest’ultimo. Il ricorrente ha replicato di essere condomino e dunque soggetto assicurato, e di avere provato la responsabilità con quattro dichiarazioni testimoniali e con il verbale di sopralluogo dell’amministratore del 30 maggio 2024.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina contrattuale. L’art. 3.1 delle CGA include tra gli assicurati per la responsabilità civile verso terzi anche il condomino e i suoi familiari. Specifica però che, quando la polizza è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari, ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Ne deriva che il singolo condomino è assicurato per i danni che cagiona a terzi, ma assume la veste di terzo quando è il soggetto danneggiato da una condotta del condominio o di altro condomino.
Questa è, secondo il Collegio, la posizione del ricorrente. Egli non è quindi parte del rapporto assicurativo, ma soggetto estraneo che invoca la prestazione. Il Collegio richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, perché è estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore (Cass. civ., sez. III, n. 5259 del 2021). Richiama anche la pronuncia secondo cui l’art. 1917, secondo comma, cod. civ. non muta i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato (Cass. civ., sez. III, n. 26019 del 2011).
Il Collegio segnala che l’orientamento è consolidato anche nel merito, richiamando Tribunale Crotone n. 341 del 2020, Corte d’Appello di Milano n. 4263 del 2016 e Tribunale dell’Aquila n. 358 del 2023. Ne trae la conseguenza che, ove fosse accertata una responsabilità del condominio o del condomino, sarebbero i soggetti civilmente responsabili a poter evocare la copertura e chiedere di essere manlevati. Resta invece precluso al terzo danneggiato chiedere e ottenere l’indennizzo direttamente dall’impresa.
Su questa base il Collegio afferma che il ricorrente non è legittimato, quale terzo danneggiato, ad attivare direttamente la polizza stipulata dal condominio. La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso, presentato da soggetto che non ha titolo a ricevere la prestazione assicurativa e che non rientra nella nozione di “cliente” dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 6 novembre 2024, n. 215. La questione della natura a secondo rischio della garanzia resta assorbita.
Nota della Redazione
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