Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso pro quota costi up front (ABF Collegio di Bari n. 5118 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies TUB, nel testo vigente al momento della stipulazione e interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18 (Lexitor), impone la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso. I costi recurring e gli oneri assicurativi si riducono secondo il criterio pro rata temporis; i costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, si riducono secondo il criterio della curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio il 19 giugno 2018. Il prestito era stato estinto anticipatamente, con emissione di conteggio estintivo al 31 dicembre 2022.
Insoddisfatta dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, la ricorrente si era rivolta all’Arbitro chiedendo il rimborso di Euro 1.532,64 a titolo di commissioni rete distributiva, commissioni in favore dell’intermediario e spese di invio delle comunicazioni periodiche non maturate, calcolate al netto di quanto già corrisposto in sede di conteggio estintivo. In via subordinata chiedeva l’applicazione del criterio pro rata temporis per i costi recurring e della curva degli interessi per i costi up front, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza difensiva.
La motivazione del Collegio
L’intermediario aveva eccepito la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, l’estensione dei principi della sentenza CGUE 9 febbraio 2023, causa C-555/21 e la congruità di quanto già riconosciuto nel conteggio estintivo. Il Collegio respinge queste difese: la pronuncia sul credito immobiliare è richiamata in modo non pertinente, perché la Corte ha evidenziato le specificità dei contratti relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, la cui conformità alla giurisprudenza europea è stata rilevata dalla sentenza Corte cost. n. 263/2022. Le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore vincolante e retroattivo anche per gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto.
Quanto ai criteri, i costi recurring e gli oneri assicurativi seguono il criterio pro rata temporis. Per i costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, si applica il criterio integrativo della curva degli interessi, analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi e desumibile dal piano di ammortamento. Il Collegio segnala che questa interpretazione è stata confermata dall’art. 27 d.l. n. 104/2023, che ha modificato l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021.
Nel caso concreto, il contratto è anteriore al 25 luglio 2021. Il Collegio qualifica come up front le commissioni di distribuzione, in quanto remunerative di attività preliminari, e come recurring le spese di invio delle comunicazioni periodiche. Per le commissioni in favore dell’intermediario il contratto distingue una quota ripetibile, con rimborso secondo la curva degli interessi, e una quota non ripetibile di natura up front, soggetta al medesimo criterio. Applicando tali criteri e tenendo conto delle parziali restituzioni già effettuate, risulta ancora dovuto l’importo di Euro 805,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio rigetta invece la domanda di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, per assenza di allegazioni e documentazione, e la richiesta di spese di assistenza difensiva. Richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025, il riconoscimento di tale somma presuppone una condotta gravemente scorretta o dilatoria dell’intermediario ovvero una particolare complessità delle questioni: circostanze escluse in una controversia connotata da spiccata serialità.
Nota della Redazione
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