Cessione del quinto e quietanza liberatoria: rimborso degli oneri non maturati (ABF Collegio di Milano n. 1281 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria rilasciata in occasione dell’estinzione anticipata di un finanziamento non produce effetti abdicativi o transattivi se non contiene la determinazione quantitativa e causale dell’oggetto della rinuncia e una manifestazione di volontà chiara di rinunciare a ulteriori restituzioni. In difetto, essa vale come mera attestazione di pagamento. Il requisito può essere soddisfatto anche per relationem, mediante richiamo ad atti esterni, purché anteriori alla sottoscrizione e idonei a individuare le somme pretese. Nei contratti anteriori al 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies TUB, nella lettura conforme alla sentenza Lexitor, impone la riduzione proporzionale di tutti i costi del costo totale del credito, escluse le sole imposte.
Il Fatto
La controversia riguarda il mancato rimborso integrale degli oneri non maturati a fronte dell’estinzione anticipata di un finanziamento da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio. Il prestito, stipulato l’08.10.2015, ammontava a € 18.900,00 di capitale lordo, da rimborsare in 108 rate mensili di € 175,00 ciascuna.
Il rapporto è stato estinto con decorrenza 31.05.2020, dopo il pagamento di 53 rate. In quella sede l’intermediario ha emesso il conteggio estintivo, riconoscendo una quota delle commissioni qualificate come ripetibili e la quota non goduta delle spese per l’invio delle comunicazioni periodiche. Il ricorrente ha contestato la riduzione, assumendo che la restituzione dovesse estendersi a tutte le componenti del costo totale del credito in proporzione alla durata residua, e ha quantificato le ulteriori somme in € 714,00, oltre interessi legali. Esperito infruttuosamente il reclamo, ha proposto ricorso.
La motivazione del Collegio
L’intermediario ha eccepito in via principale l’efficacia preclusiva della quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente all’estinzione. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro secondo cui la portata della quietanza va valutata caso per caso, alla luce del contenuto concreto della dichiarazione e del contesto temporale e informativo in cui è resa.
Il requisito temporale risulta in astratto soddisfatto, poiché la quietanza è stata sottoscritta il 24.09.2020, dopo l’emissione del conteggio estintivo e dopo la decorrenza dell’estinzione. Ciò tuttavia non basta. In linea con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017, ribadita dalla successiva giurisprudenza dei Collegi territoriali, la quietanza vale come rinuncia solo se contiene un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, quanto ad ammontare e a titoli delle voci non rimborsate, e una volontà chiara e non equivoca di abdicare.
Il Collegio precisa che il requisito può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo ad atti esterni quali il reclamo, purché anteriore alla sottoscrizione e idoneo a individuare le somme pretese, impostazione confermata dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025. Nel caso concreto la quietanza indica i costi iniziali e la sola voce di commissioni già rimborsata, con una generica dichiarazione di rinuncia priva di quantificazione e di specificazione dei titoli ulteriori. Essa è inoltre anteriore al reclamo, sicché il cliente non aveva piena consapevolezza delle ulteriori pretese. La quietanza è quindi inidonea a precludere l’esame del ricorso, come statuito in casi simili.
Nel merito, il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della conversione del decreto legge n. 73/2021. Si applica pertanto l’art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019, ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022 e dall’art. 27 del decreto legge n. 104/2023. La disciplina impone la riduzione proporzionale di tutti i costi del costo totale del credito, escluse le imposte.
Quanto ai criteri, i costi ricorrenti si rimborsano pro rata temporis, i costi up front secondo la curva degli interessi, in analogia con gli interessi corrispettivi, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Le commissioni definite contrattualmente come non ripetibili e le commissioni di distribuzione remunerano attività che si proiettano lungo l’intera durata del rapporto e hanno natura ricorrente, come le spese per le comunicazioni periodiche; restano esclusi gli oneri erariali. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di € 651,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente.
Nota della Redazione
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