Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale costi e costo ammortizzato (ABF Collegio di Bologna n. 612 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura proporzionale alla vita residua del contratto, comprensiva tanto dei costi recurring quanto dei costi up-front. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Le clausole contrattuali che prevedono un criterio di rimborso diverso da quello legale, qual è la curva degli interessi, sono affette da nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cod. civ. e vanno sostituite con il criterio suppletivo del costo ammortizzato. La domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva è ammissibile, ma richiede la prova del comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento contro delegazione di pagamento, il primo il 12 gennaio 2018 e il secondo il 21 gennaio 2022, entrambi estinti anticipatamente. La ricorrente chiedeva quindi il rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, per un importo complessivo di euro 1.921,44 a titolo di restituzione pro quota degli oneri netti, oltre interessi legali, euro 200,00 per spese di assistenza difensiva ed euro 20,00 per il contributo della procedura.

L’intermediario resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 i diritti del consumatore restano regolati dal vecchio art. 125-sexies TUB, con salvezza delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Nel merito invocava il legittimo affidamento ingenerato dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 e l’applicabilità dei principi della sentenza Unicredit Bank Austria della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile distinguendo i due rapporti in ragione della data di sottoscrizione. Per il contratto concluso nel 2018, estinto nel marzo 2022 in corrispondenza della rata 48 di 120, trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, poiché la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nella parte in cui limitava il rimborso ai soli costi recurring. Il Collegio ha quindi dato continuità all’orientamento del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, applicando il criterio di proporzionalità lineare per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up-front, in assenza di diversa previsione pattizia.

Per il contratto sottoscritto il 21 gennaio 2022, invece, opera il novellato art. 125-sexies TUB, che impone l’indicazione analitica del criterio di riduzione e prevede il costo ammortizzato come regola suppletiva. Le clausole del contratto in esame prevedevano però la curva degli interessi. Il Collegio ha ribadito la natura imperativa della norma, già affermata con la decisione n. 5557/2025, richiamando sul punto anche la decisione n. 761/2024 del Collegio di Milano e la decisione n. 10035/2016 del Collegio di coordinamento. Da ciò la nullità virtuale della clausola derogatoria e l’applicazione del criterio legale suppletivo.

Il Collegio ha quindi elaborato due tabelle di conteggio, pervenendo a un importo inferiore rispetto alla richiesta della ricorrente, che aveva applicato il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo. Ha invece rigettato la domanda di refusione delle spese legali: secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 4580/2025, il ricorso all’assistenza tecnica è una facoltà del cliente e richiede la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. La ricorrente si era limitata a formulare la richiesta, senza allegare elementi utili.

Il Collegio ha infine riconosciuto gli interessi legali, oggetto di specifica domanda, e accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’intermediario tenuto alla restituzione di euro 1.569,00 oltre interessi dalla data del reclamo, con contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia ed euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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