Omessa indicazione del TAEG e nullità del contratto di mutuo (Cass. civ. Sez. 1 n. 3624 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il TAEG o ISC costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento e non rientra tra i tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità e la sostituzione automatica ex art. 117 t.u.b. La verifica dell’usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto e autonomo rispetto a quella degli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria. L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non costituisce vizio della sentenza, né motivo di ricorso per cassazione. Il diniego di istanze istruttorie è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e la relativa motivazione può essere anche implicita.

Il Fatto

Una società e alcuni garanti convenivano in giudizio una banca, chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole sugli interessi di alcuni contratti di mutuo per usurarietà, la restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte di appello confermava la decisione.

Nel ricorso per cassazione, i ricorrenti deducevano l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’applicazione di un TEG eccedente la soglia di legge, la mancata ammissione di istanze istruttorie (esibizione e consulenza tecnica), la nullità dei contratti per indeterminatezza dei tassi e per omessa indicazione del TAEG.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi. Ha rilevato che la domanda sull’usurarietà basata sul TEG era nuova in appello, poiché in primo grado gli attori avevano dedotto l’usura cumulando il tasso di interesse corrispettivo e quello di mora. Tale sommatoria è errata, dovendo la verifica essere effettuata separatamente, e la domanda così proposta non poteva avere ingresso in grado di appello ex art. 345 c.p.c. L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra quindi alcun vizio della sentenza.

Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di attinenza con il decisum: la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione la prospettazione sul TEG, rimasta estranea al thema decidendum. La Corte ha ricordato il principio per cui l’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione. Analogamente, la nomina del consulente tecnico rientra nel potere discrezionale del giudice, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente.

Con riferimento ai motivi quinto e sesto, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la Corte territoriale aveva statuito sulla questione della indeterminatezza dei tassi, motivando per relationem alla sentenza di primo grado. Ha precisato che, in tal caso, la censura deve identificare il tenore della motivazione del primo giudice e le critiche mosse con l’atto di gravame, onere non assolto dai ricorrenti.

Il settimo motivo è stato invece giudicato infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento per cui il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo, la cui omissione non determina la nullità del contratto. Ha inoltre aggiunto che la disciplina sul TAEG, contenuta nel capo dedicato al credito ai consumatori, non trova applicazione quando il finanziamento è stipulato da una società commerciale, che non è un consumatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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