Estinzione anticipata prestito personale: rimborso costi up front proporzione lineare (ABF Collegio di Napoli n. 3508 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. La declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella Corte cost. n. 263/2022 ha confermato la non contrarietà a legge dell’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor. Resta esclusa dal rimborso l’imposta di bollo, in quanto adempimento imposto dalla legge e non diretto a remunerare l’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un prestito personale di durata ottantaquattromesi, estinto anticipatamente. Aveva ottenuto il rimborso dei costi up front per soli euro 164,34, calcolati dall’intermediario secondo il criterio del costo ammortizzato. Il ricorrente ha quindi chiesto la restituzione dell’ulteriore somma di euro 288,04, oltre interessi, pari alla differenza rispetto al rimborso determinato in proporzione lineare.

L’intermediario ha resistito, sostenendo di aver applicato il criterio contrattualmente convenuto nel modulo SECCI e nelle condizioni generali, con mantenimento del TAEG costante. In sede di repliche il ricorrente ha invocato l’applicazione del solo criterio proporzionale puro, richiamando la Corte cost. n. 263/2022.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, come convertito dalla legge n. 106/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies TUB. Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della conversione è previsto il rimborso proporzionale alla vita residua degli interessi e di tutti i costi del credito. Per i finanziamenti anteriori la novella aveva richiamato anche le norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.

Su questo punto è intervenuta la Corte cost. n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente al richiamo alle norme secondarie. La Corte ha inoltre affermato che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem, ma possibile e doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia.

Da ciò il Collegio fa discendere la conferma dei principi espressi dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, applicabili ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio per i costi istantanei, in assenza di una diversa pattuizione proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità.

Il Collegio esclude che le conclusioni mutino per effetto dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, che ha riscritto l’art. 11-octies. Né ritiene ostative la sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, relativa ai contratti di credito per immobili residenziali, né le disposizioni del d.P.R. n. 180/1950 in tema di cessione di quote di stipendio.

Nel caso concreto le spese di stipula, pari a euro 1.461,53, sono assimilate a commissioni istruttorie di natura up front, e la loro rimborsabilità è riconosciuta in proporzione lineare perché di importo manifestamente abnorme. L’imposta di bollo di euro 16,00 non è invece rimborsabile. Determinato il rimborso in euro 447,43 e detratto quanto già corrisposto, residuano euro 283,09, arrotondati a euro 283,00 oltre interessi. Il ricorso è accolto nei limiti di tale importo, con condanna dell’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 versato per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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