Opposizione alla stima: concorrente legittimazione passiva di autorità espropriante e delegato (Cass. civ. Sez. 1 n. 15145 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, l’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 non individua un ordine di preferenza “a scorrimento” tra i legittimati passivi, né introduce la figura del “beneficiario finale”. L’autorità espropriante, il promotore dell’espropriazione e i soggetti delegati, cui si aggiunge il concessionario dell’opera pubblica se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennità, conservano una autonoma e concorrente legittimazione passiva. La delega all’attuazione della procedura “in nome e per conto” del delegante non vale ad individuare nel delegato la figura del concessionario obbligato, rimanendo ferma la legittimazione del delegante quale autorità espropriante. In tema di quantificazione dell’indennità, i criteri di stima sintetico-comparativo e analitico-ricostruttivo hanno natura equivalente e la loro combinazione compone un nuovo e diverso criterio, che il ricorso per cassazione deve aggredire nella sua integralità a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Alcuni proprietari proponevano opposizione alla stima delle indennità definitive di espropriazione avanti alla Corte d’appello di Napoli, relativamente a terreni acquisiti per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi. La procedura era stata promossa dal Comune, che aveva delegato una società, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001, all’attuazione della stessa e al pagamento delle indennità.
La Corte territoriale, con l’ordinanza impugnata, aveva ritenuto la legittimazione passiva esclusiva della società delegata, escludendo quella del Comune, sulla base dell’ampiezza della delega e dell’obbligo di cessione dei terreni al patrimonio comunale. I proprietari ricorrevano per cassazione, deducendo undici motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi, concernenti la legittimazione passiva, affermando che l’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 non delinea un ordine di preferenza tra i soggetti indicati. La notifica all’autorità espropriante, al promotore e al beneficiario “se del caso” non vale a rendere quest’ultimo un litisconsorte necessario, né ad assorbire la legittimazione delle figure intermedie. L’autorità espropriante, il promotore e i soggetti delegati conservano una concorrente legittimazione, componendo il novero litisconsortile previsto dalla disposizione.
Quanto alla posizione della società delegata, la Corte ha precisato che la delega ad agire “in nome e per conto” del Comune non integra una concessione cd. traslativa, che sola attribuirebbe al delegato il compito di agire nomine proprio. Il richiamo agli effetti traslativi della proprietà, rimessi ad un momento successivo alla procedura ablativa, è stato ritenuto inidoneo a fondare una legittimazione passiva esclusiva del delegato, conservando il delegante, quale autorità espropriante, prerogative di controllo e d’indirizzo.
In relazione al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la relazione a chiarimenti dei consulenti tecnici, obliterata dalla Corte territoriale, aveva espressamente ammesso la interclusione dei fondi reliquati all’esproprio al foglio 6, stimando un ulteriore deprezzamento. L’ordinanza impugnata, richiamando solo la relazione iniziale che escludeva l’interclusione, era incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo, prodromico all’applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001.
Il terzo motivo, nonché i motivi dal sesto al decimo, sono stati dichiarati inammissibili. Il primo perché volto a criticare direttamente l’operato del consulente d’ufficio, senza censurare il provvedimento del giudice di merito, e perché i criteri di stima adottati non erano stati aggrediti nella loro integralità. Gli altri, in quanto generici e diretti ad una rivisitazione del merito, non denunciando un preciso fatto storico né la nullità assoluta della motivazione.
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Nota della Redazione
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