Ricorso straordinario per errore di fatto: escluso l’errore valutativo (Cass. pen. Sez. VI n. 25549 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo quando la causa dell’errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva. Se la decisione impugnata ha contenuto valutativo, e il ricorrente sollecita la rivisitazione di quel procedimento valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio. La censura che investe l’interpretazione del sintagma “prontamente comunicato” di cui al quinto comma dell’art. 420-ter cod. proc. pen. attiene a un giudizio sui presupposti dell’impedimento difensivo, non a un travisamento del dato di realtà. Ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione di questa Corte, in data 24 giugno 2025, ha confermato la sua condanna alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 7000,00 di multa. Impugna altresì l’ordinanza, pronunciata in pari data, con cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Con un unico motivo il ricorrente deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto, idoneo a pregiudicare la partecipazione del difensore al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale, benché in precedenti occasioni la Corte avesse concesso il differimento in presenza di analoghe condizioni di fatto e di un’analoga scansione temporale rispetto alla notifica dell’avviso di fissazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La difesa non ha denunciato alcun errore percettivo: la censura investe la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell’impedimento difensivo, ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., senza indicare quale sarebbe stato il travisamento del dato di realtà.

La doglianza attiene propriamente all’interpretazione del sintagma “prontamente comunicato”, contenuto nel quinto comma dell’art. 420-ter cod. proc. pen., che, riferito all’impedimento legittimo dedotto dal difensore, impone il differimento dell’udienza al fine di consentire che l’imputato sia assistito dal proprio difensore. Si tratta, dunque, di un giudizio sui presupposti applicativi della norma, non della percezione di un fatto.

L’errore, osserva la Corte, non è nemmeno chiaramente individuato: il ricorrente lamenta soltanto che in precedenti occasioni il rinvio sarebbe stato accordato alle stesse condizioni di fatto. Così argomentando, il ricorso sollecita la rivisitazione di un procedimento valutativo e non l’emenda di un errore di fatto, ciò che esula dall’alveo applicativo dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

La Corte richiama quindi il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011: in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

Rilevata con decisione de plano l’inammissibilità del ricorso, la Corte applica l’art. 616 cod. proc. pen. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro di Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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