Confisca diretta mantenuta in caso di prescrizione, revocata solo quella per equivalente (Cass. pen. n. 32289/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 21 del 2018, che attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca nel dichiarare estinto il reato, si applica anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. La norma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale ed è inapplicabile ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. L’inapplicabilità non incide però sulla confisca diretta: il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, può applicare la confisca del prezzo o del profitto ex art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e 322-ter cod. pen., sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava l’imputato colpevole del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di amministratore e poi liquidatore di una s.r.l., per gli anni d’imposta 2013 e 2014, avendo dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo al 2012. Lo condannava alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, applicando le misure interdittive e disponendo la confisca diretta delle somme in sequestro nei limiti di euro 482.989,19, ovvero dei beni nella disponibilità dell’imputato fino alla concorrenza del profitto. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 2025, dichiarava estinto per prescrizione il reato relativo al 2013, rideterminava la pena per il 2014 in un anno di reclusione e confermava nel resto, inclusa la confisca.
L’imputato ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo l’omessa motivazione sui motivi aggiunti in tema di revoca della confisca e impossibilità di rateizzazione, il vizio motivazionale sulla legge più favorevole, la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la mancata revoca della confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen., l’erronea esclusione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio sull’elemento soggettivo. Depositava poi motivi nuovi, con i quali chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca e il rigetto nel resto.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato nei limiti di seguito precisati. Il primo motivo e il primo motivo nuovo, sulla mancata considerazione dei motivi aggiunti in tema di revoca della confisca e impossibilità di rateizzazione, si intrecciano con il quarto motivo e il terzo motivo nuovo. L’art. 578-bis cod. proc. pen. si applica anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Tuttavia, come precisato dalle Sezioni Unite, la norma ha natura mista, processuale e sostanziale, e non è una norma meramente ricognitiva: è inapplicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel caso in esame il reato del capo 2), dichiarato estinto per prescrizione, è giunto a consumazione prima dell’entrata in vigore della norma.
L’inapplicabilità dell’art. 578-bis riguarda però la confisca per equivalente e non incide sulla confisca diretta. Il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato, può applicare la confisca del prezzo o del profitto ex art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e 322-ter cod. pen., sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità e alla qualificazione del bene come profitto o prezzo. Il principio è stato ribadito proprio con riferimento alla confisca diretta ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che colpisce il profitto del reato e, stante la diversa natura di misura di sicurezza, può essere mantenuta in caso di prescrizione ma di accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui dispone la confisca per equivalente in relazione all’importo di euro 285.117,09, mentre la confisca diretta resta ferma.
Quanto all’argomento sull’impossibilità di accedere alla rateizzazione per l’esorbitanza della pretesa erariale, la Corte rileva che esso è stato preso in considerazione e disatteso dalla Corte territoriale, che ha ancorato il dolo all’entità dell’imposta evasa e all’omissione per tre anni consecutivi, escludendo che l’assenza del dolo possa derivare da fatti postumi all’accertamento. La lacuna argomentativa eventualmente ravvisabile non giustifica l’annullamento, risultando inidonea a scalfire la tenuta logica del ragionamento probatorio. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello applicato il minimo edittale previsto dalla formulazione vigente al momento di consumazione del reato, ridotto per le attenuanti generiche; il terzo motivo è inammissibile, essendo la pena riformata in senso favorevole all’imputato. Il quinto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale valorizzato l’importo dell’imposta evasa, superiore al doppio della soglia, e l’abitualità della condotta; i criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi per l’accoglimento e alternativi per il diniego. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e, quanto all’art. 13-bis, irrilevante perché l’attenuante non è stata richiesta in sede di gravame. L’inammissibilità dei motivi relativi al capo 3 preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, per l’autonomia dei rapporti processuali relativi ai singoli capi. L’accoglimento parziale esclude la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 578-bis c.p.p. – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello