Prescrizione maturata prima della decisione impone annullamento senza rinvio (Cass. pen. n. 31910/2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, comporta che, maturata la prescrizione, la sentenza vada annullata senza rinvio anche quando i motivi di ricorso siano fondati. L’accertamento del dolo specifico nei reati fiscali deve essere puntualmente compiuto, non coincidendo né esaurendosi nella condotta fraudolenta, dovendo tenersi conto anche di concorrenti finalità extra-elusive.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 2 luglio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 19 settembre 2024, che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per il reato di cui agli artt. 81, capoverso, 110 cod. pen. e 11, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2560 cod. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché il vizio di motivazione in relazione alla neutralità dell’operazione di cessione dei rami aziendali rispetto alla concreta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato; con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico; con il terzo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondati i ricorsi. La motivazione della sentenza impugnata, che rinvia sostanzialmente alla sentenza di primo grado, è gravemente lacunosa e non risponde ai motivi di appello, pur correttamente sintetizzati nella parte narrativa, sia sull’elemento oggettivo che su quello soggettivo del reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, la motivazione è apparente sulla condotta fraudolenta e inesistente sul dolo specifico, sebbene la giurisprudenza abbia affermato che l’elemento soggettivo debba essere puntualmente accertato, al di là di concorrenti finalità extra-elusive, come l’esigenza di creare una good company per continuare a operare con gli enti pubblici. Il dolo specifico non coincide né si esaurisce nella condotta fraudolenta.
La Corte rileva tuttavia che la fondatezza dei primi due motivi, comuni ai ricorrenti, comporterebbe l’annullamento con rinvio per errata motivazione sui punti decisivi del tema di prova. Tale epilogo è precluso dall’assorbente circostanza dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione al 6 febbraio 2026. Richiama pertanto il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Non mette quindi conto esaminare il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte non esamina nel merito i vizi motivazionali accertati, che restano assorbiti dalla declaratoria estintiva, ma la loro enunciazione nella motivazione chiarisce la portata del principio processuale applicato.
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Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2560 c.c. – Debiti relativi all'azienda ceduta
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato