Detenzione di stupefacenti: vietata la confisca del denaro (Cass. pen. Sez. III n. 20959 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, disposizioni applicabili all’ipotesi di cessione della sostanza. Il profitto confiscabile è infatti il lucro, ossia il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, e tale nesso non sussiste rispetto alla mera detenzione, non potendo il denaro costituire il provento di illeciti pregressi ed estranei alla declaratoria di responsabilità. La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., estesa alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123/2023, convertito in legge n. 159/2023, si applica retroattivamente entro i limiti dell’art. 200, comma 1, cod. pen., rilevando la legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3 luglio 2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale che riconosceva il ricorrente colpevole della detenzione illecita di alcune dosi di hashish, integrante l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice di primo grado aveva disposto la confisca della sostanza stupefacente e della somma di euro 62,00 in sequestro.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe confermato la confisca del denaro senza chiarire il nesso causale con il reato contestato, esclusivamente di detenzione e non di vendita, e facendo riferimento all’assenza di elementi sulla provenienza lecita della somma e alla sua possibile derivazione da pregressa attività di spaccio.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla distinzione tra reato di cessione e reato di mera detenzione di sostanza stupefacente. L’art. 240 cod. pen. consente la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, individuato nel lucro, cioè nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto.
Nel caso esaminato è contestata una detenzione finalizzata allo spaccio, non una vendita. L’eventuale imputazione di cessione, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata, resta estranea alla regiudicanda. La somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, anche a volerne ammettere la derivazione da spaccio, non costituirebbe il profitto del reato contestato, ma di altre condotte pregresse: viene così a mancare il nesso causale richiesto dalla norma.
La Corte ha inoltre escluso la confisca per sproporzione. L’argomentazione del giudice territoriale rinviava implicitamente all’art. 240-bis cod. pen. e all’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, quest’ultimo novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123/2023, che ha incluso nell’elenco dei reati presupposto anche la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5. La sentenza di primo grado era però antecedente alla modifica normativa.
Il Collegio ha precisato che tale disciplina opera retroattivamente entro i limiti dell’art. 200, comma 1, cod. pen., dovendosi avere riguardo alla legge vigente al momento di emissione della sentenza di primo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza, regolate dalla legge in vigore al tempo della loro esecuzione.
L’impugnata sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha eliminato direttamente la statuizione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., con conseguente restituzione della somma all’avente diritto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 200 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio