Reclamo via PEC a indirizzo dell’ufficio è ammissibile salvo verifica (Cass. pen. Sez. I n. 654 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell’atto a un indirizzo di posta elettronica certificata comunque riconducibile all’ufficio giudiziario destinatario, purché l’indirizzo sia compreso nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. La sanzione processuale opera, infatti, solo quando venga utilizzato un indirizzo non ricompreso in tale elenco. Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è competente a dichiarare l’inammissibilità, ma la motivazione è carente se si limita a riscontrare genericamente l’irritualità del deposito, omettendo la verifica sulla riferibilità dell’indirizzo all’ufficio destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente, in espiazione di una pena residua, aveva presentato istanza di liberazione anticipata per i periodi di detenzione già sofferti. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta ritenendo che una condotta integrante reato, tenuta nel corso dell’esecuzione, ne impedisse la concessione.
Avverso tale rigetto il difensore aveva proposto reclamo, dichiarato inammissibile perché inviato a un indirizzo di posta elettronica certificata errato. Il provvedimento di inammissibilità era stato reiterato. Il ricorrente ha censurato la decisione, sostenendo che il reclamo, pur inviato ad altro indirizzo, era comunque riferibile al medesimo ufficio e già in precedenza in uso, invocando il principio di conservazione dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022. Il comma 8 stabilisce che l’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche d’ufficio con ordinanza. La censura del ricorrente, che aveva invocato la competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza, è respinta: la competenza è del giudice a quo.
Tra i casi di inammissibilità, il comma 7 lett. c) richiama l’art. 591, comma 3, cod. proc. pen., quando l’atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento. La Corte rinnova il principio per cui è inammissibile il gravame depositato presso un indirizzo diverso da quello indicato nel decreto direttoriale, richiamando Sez. 4 n. 48804 del 14/11/2023.
Nello stesso tempo, la Corte richiama l’orientamento opposto, ritenuto condivisibile: se l’indirizzo PEC dell’ufficio destinatario è comunque dedicato, la sua utilizzazione non determina l’inammissibilità. Si cita Sez. 5 n. 24953 del 10/05/2021, che in tema di disciplina emergenziale ha escluso l’inammissibilità quando l’indirizzo, pur diverso da quello abilitato, era compreso nell’elenco allegato al provvedimento direttoriale.
La conseguenza è di metodo. Il provvedimento censurato non rende conto di tale verifica: si limita a rilevare genericamente l’erroneità dell’indirizzo, senza accertare se esso fosse riferibile all’ufficio. La motivazione è quindi carente e si impone l’annullamento con rinvio al giudice competente per nuovo esame, secondo il percorso già tracciato da Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020.
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Nota della Redazione
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