Correzioni di errori materiali in omissioni di pronuncia e integrazione del dispositivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12893 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 93 c.p.c., con la dichiarazione di averle anticipate, costituisce errore materiale della sentenza e non vizio della stessa. Detto errore è emendabile mediante il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., che consente alla Corte di legittimità di integrare il dispositivo della propria pronuncia aggiungendo la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate.

Il Fatto

Con l’ordinanza n. 28730/2025, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso proposto da due parti contro il controricorrente, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. In quello stesso giudizio, il difensore del controricorrente aveva ritualmente chiesto, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese e degli onorari a proprio favore, dichiarando di averli anticipati. Tuttavia, la Corte aveva omesso di pronunciarsi su tale istanza. Il difensore ha quindi insistito per l’adunanza finalizzata alla correzione dell’errore materiale; le controparti, pur ritualmente avvisate, non hanno depositato memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte, investita dell’istanza di correzione, ha premesso che l’omissione della pronuncia sulla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. non integra un vizio della decisione, ma un semplice errore materiale. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui tale omissione può essere emendata con le forme previste dagli artt. 287 e 288 c.p.c..

La Corte ha precisato che la correzione non comporta una nuova valutazione delle questioni di merito, ma si limita ad adeguare il dispositivo alla volontà già espressa nella motivazione e alla richiesta ritualmente avanzata dalla parte. Nel caso di specie, la distrazione era stata instata con la necessaria dichiarazione di intervenuta anticipazione delle spese, requisito essenziale per la sua ammissibilità.

Ha pertanto disposto l’integrazione del dispositivo dell’ordinanza n. 28730/2025, aggiungendo la pronuncia di distrazione delle spese processuali liquidate a favore del difensore del controricorrente che ha provveduto alla loro anticipazione, e ha ordinato che il presente provvedimento sia annotato sull’originale della pronuncia corretta, dando mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 288, comma 2, c.p.c. e all’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 288 c.p.c.

Tutte le 323 sentenze sull'art. 288 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *