Bancarotta preferenziale: senza debito effettivo il pagamento è distrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 7274 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il pagamento effettuato dall’imprenditore in assenza di un debito effettivo, posto che la mancanza di prova dell’esistenza dell’obbligazione estinta esclude la configurabilità della meno grave bancarotta preferenziale. Il pagamento, per essere qualificato come preferenziale, deve infatti estinguere un debito effettivo, della cui esistenza l’imprenditore è onerato di fornire la prova; in difetto, ricorre un’ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori. L’onere probatorio gravante sull’imprenditore non è soddisfatto dalla mera produzione delle fatture, ove l’effettività della prestazione risulti smentita da elementi concreti quali l’assenza dei contratti di appalto, la genericità delle fatture e l’anomalia temporale dei pagamenti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al pagamento di una somma di denaro a favore di una società fornitrice. Il ricorrente deduceva che tale pagamento non avesse natura distrattiva, essendo stato destinato a prestazioni effettivamente eseguite, e che, in subordine, la condotta avrebbe potuto integrare al più il delitto di bancarotta preferenziale, contestando altresì la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato come il ricorrente non avesse preso posizione sugli elementi posti dalla Corte territoriale a fondamento della natura distrattiva dei pagamenti: l’omessa produzione dei contratti di appalto, la produzione di un unico contratto di subappalto successivo al periodo di emissione delle fatture e la genericità di queste ultime, specialmente con riguardo al pagamento di maggior importo. A tali elementi si aggiungevano la qualità di socio di maggioranza ed amministratore della società fornitrice e l’anomalo ritardo di due anni tra l’emissione delle fatture e i pagamenti, effettuati a ridosso della richiesta di fallimento.
La Corte ha quindi affermato che il vizio di motivazione contestato non intacca la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata, considerata l’esaustività delle altre argomentazioni, sostanzialmente incontestate, sulle quali la Corte d’Appello ha fondato la natura distrattiva dei pagamenti. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili in quanto manifestamente infondate in diritto, avulse dal tenore delle contestazioni o finalizzate a una mera rivalutazione della prova.
Con riferimento al secondo motivo, la Suprema Corte ha ribadito che la bancarotta preferenziale si configura quando il pagamento estingua un debito effettivo, la cui esistenza deve essere provata dall’imprenditore. In mancanza di tale prova, il pagamento integra un’ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori. L’accertata assenza di causa dei pagamenti esclude pertanto la possibilità di una riqualificazione giuridica della condotta.
Quanto al terzo motivo, concernente l’attenuante del risarcimento del danno, la Corte ha confermato il principio per cui il riconoscimento dell’effetto attenuante richiede l’integrale riparazione del danno, non essendo sufficiente una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio. La somma versata alla curatela fallimentare, ancorché ritenuta congrua e satisfattiva dal giudice delegato, era di gran lunga inferiore all’importo delle distrazioni accertate. La valutazione del giudice delegato, di natura esclusivamente civilistica, non può avere efficacia vincolante nei confronti del giudice penale.
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Nota della Redazione
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